Inail e Inps forniscono le prime istruzioni relative alla comunicazione unica per la nascita dell’impresa (rispettivamente con circolare n. 52 del 28-9-2009 e messaggio n. 21962 dell’1-10-2009).Nel primo caso le istruzioni sono molto più articolate che nel secondo. In questa circolare forniamo un quadro generale rinviando alla lettura dei singoli provvedimenti per un approfondimento. Dall’1-10-2009 con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono essere assolti gli obblighi connessi all’inizio dell’attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l’attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall’ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge” (cioè se non sono richiesti altri adempimenti).Per l’Inps il nuovo sistema riguarda le aziende DM, le imprese agricole con dipendenti, i titolari e soci delle imprese del settore “Terziario”.Per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina (1° ottobre 2009 – 31 marzo 2010), le imprese potranno continuare ad espletare i predetti adempimenti utilizzando le modalità attualmente esistenti.Anche le comunicazioni di variazione dati anagrafici e di cessazione rientrano nella disciplina della Comunicazione Unica. In questo caso però l’operatività è rimandata a una fase successiva.L’Inail precisa che sono comunque escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell’applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).La Comunicazione unica deve essere presentata all’ufficio del registro delle imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.La Comunicazione unica consente di effettuare:• la richiesta di codice fiscale e/o partita IVA nonché la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da presentare all’Agenzia delle Entrate;• la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;• la denuncia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’INAIL (denuncia di esercizio);• la domanda di iscrizione all’INPS;• la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane (in questo caso l’operatività della Comunicazione deve essere definita di intesa con le singole Regioni).Sono esclusi della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.La Comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di file strutturato in un documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’INPS e per l’INAIL.Entrambi gli Istituti precisano che la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza. Dall’1-10-2009 sono, inoltre, abrogate le vecchie norme che dal 1992 hanno previsto la nascita degli sportelli polifunzionali, che sono stati scarsamente apprezzati dai datori di lavoro. L’Inail precisa, ma crediamo che valga per tutti, che la denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l’utente inoltra al Registro delle imprese:- la domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività;- la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all’Istituto assicuratore contestualmente all’inizio dell’attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL e presente nella modulistica per la Comunicazione unica. Per ragioni di semplicità riportiamo i paragrafi della circolare Inail sugli aspetti operativi, che è controproducente sintetizzare. Modalità di presentazione della Comunicazione unicaLa Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente).La procedura è interamente telematica e prevede l’utilizzo del software gratuito “ComUnica”, realizzato dalle Camere di Commercio, che guida l’utente nella compilazione del modello.Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti. Gli utenti di Comunicazione unicaPer effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale;- di credenziali per “Telemaco”, che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa.Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l’utente accede al sito internet www.registroimprese.it con la Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione.Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni del mittente e del Registro imprese e le credenziali del mittente, individuate sempre tramite le carte descritte, sono incluse nella richiesta del servizio.Per quanto riguarda la PEC, l’articolo 8 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente.Nel caso in cui l’impresa non sia provvista di casella PEC, lo dichiara nella Comunicazione unica e le Camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento, senza costi per l’impresa.Si ricorda che tale eventualità può riguardare esclusivamente le imprese individuali, in quanto l’articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008 ha previsto l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa, oppure da un intermediario.In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all’INAIL, quest’ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche.È stata perciò prevista un’apposita funzione di “import/export” per lo scambio della pratica “ComUnica” tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l’apertura di una nuova impresa.L’articolo 10, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede “a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l’impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali”.Per consentire i controlli automatizzati, all’interno del modulo dell’INAIL è stata prevista un’apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell’impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.Al momento del rilascio dell’abilitazione per Punto Cliente, infatti, le Sedi dell’INAIL verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.Per quanto riguarda i controlli demandati al sistema informatico del Registro delle imprese, si fa integrale rinvio all’articolo 10 del D.P.C.M. citato, che espone le verifiche da effettuarsi su ogni Comunicazione unica.Qualora i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l’informazione alla casella dell’impresa. Procedimento di Comunicazione unicaUna volta superati i controlli previsti, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocollazione avviene automaticamente.A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta, che, come già precisato, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.Il contenuto della ricevuta, che è un documento informatico con marcatura temporale firmato digitalmente, è stabilito dall’articolo 13 del D.P.C.M..La ricevuta è inviata alla casella di posta elettronica certificata dell’impresa e al mittente della Comunicazione unica.La Comunicazione unica viene quindi trasmessa alle Amministrazioni competenti, che contestualmente comunicano al Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l’esito del ricevimento della Comunicazione unica.IL DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l’orario d’ufficio delle Camere di commercio.Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse all’INAIL, il sistema informatico dell’Istituto rilascia automaticamente il numero di codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) relativa ad ogni sede dei lavori indicata in denuncia e smista quest’ultima alla Sede INAIL competente per territorio, in base alla sede legale dell’impresa.Nel caso in cui, in fase istruttoria, l’impresa – identificata dal codice fiscale – risulti già assicurata oppure non sia soggetta all’obbligo assicurativo, la Sede INAIL competente provvede a comunicare all’indirizzo PEC indicato l’annullamento del numero di codice ditta e del numero PAT già assegnati automaticamente dal sistema.Per quanto riguarda l’istruttoria delle denunce di esercizio da parte delle Sedi dell’Istituto, la Comunicazione unica non comporta alcuna novità, pertanto restano valide le disposizioni vigenti.Si ricorda, infine, che ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della legge 241/1990, il certificato di assicurazione deve essere emesso entro il termine massimo di trenta giorni, fermi restando i minori tempi medi fissati annualmente con gli obiettivi di produzione dell’Istituto.
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