L’Inps, messaggio n. 21062 del 23-9-2009, fornisce alcune precisazioni circa la gestione del fondo di tesoreria in caso di trasferimento di lavoratori a seguito di operazioni straordinarie ex articolo 2112 cc.Il messaggio è interamente dedicati a questo tema e in buona parte conferma le istruzioni già fornite dalla circolare n. 70/2007 (Cfr circolare Unicaf n. 83/2007).I casi in esame si riferiscono a quelle operazioni societarie – quali la cessione di ramo d’azienda, la fusione per incorporazione, nonché la cessione del contratto – in cui si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all’altro, senza interruzione del rapporto.Per quanto riguarda i riflessi sulla gestione del fondo tesoreria sono esaminati i seguenti temi. Versamento della contribuzione al Fondo di TesoreriaIn caso di operazione societaria o di cessione di contratto con un passaggio di personale tra un datore di lavoro assoggettato all’obbligo contributivo nei riguardi del Fondo e uno non soggetto, quest’ultimo, pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma (almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato (il principio era già stato sancito dalla circolare n. 70). Rivalutazione delle quote di TFRIl datore di lavoro deve calcolare la rivalutazione del Tfr anche sulle quote versate al Fondo.Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Questo chiarimento era già stato fornito con il messaggio n. 5859 del 7-3-2008 (circolare Unicaf 71/2008).Nei casi in esame la rivalutazione delle quote di TFR sarà effettuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall’azienda cedente (La rivalutazione dovrà essere indicata, nel flusso relativo al mese di febbraio dell’anno successivo, nell’elemento presente in Emens o UNIEMENS). Analogamente si dovrà operare con riguardo all’imposta sostitutiva dell’11% . Liquidazione del TFRAlla cessazione del rapporto di lavoro, il datore subentrante liquiderà al lavoratore, rivalutandolo, tutto il TFR e cioè quello:• fisicamente trasferitogli dalla cedente (per i lavoratori già in forza alla data del 31-12-2006);• da quest’ultima versato al Fondo di Tesoreria;• connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al medesimo Fondo.Ovviamente il datore di lavoro subentrante recupererà dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti o chiederà l’intervento diretto del Fondo nei casi di incapienza. Gestione del TFR versato al Fondo di TesoreriaRiportiamo la parte del messaggio relativa alla gestione del flusso EMens/UNIEMENS.A tal fine – all’atto della compilazione del flusso – il subentrante deve:- indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione 2T, (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);- valorizzare – contemporaneamente, l’elemento , con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.Il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento , con il medesimo codice tipo cessazione 2T, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento .
Lascia un commento