E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009, il Decreto Ministeriale 24 luglio 2009 sull’adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della L. 29 marzo 1985 n. 113.Trattasi delle sanzioni previste in caso di violazione dell’obbligo di informazione, da effettuarsi entro 60 giorni, che ricade sui datori di lavoro e operatori telefonici in caso di installazione o trasformazione di centralini in cui si creano posti di lavoro, nonché dell’obbligo di assunzione.Le sanzioni amministrative – di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 113/85 – per i soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste entro i termini di sono aumentate da euro 112,14 ad euro 118,53 (misura minima) e da euro 2.242,31 ad euro 2.370,12 (misura massima).Le sanzioni amministrative – di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 113/85 – per i datori di lavoro privati che, essendo obbligati, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono aumentate rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ad euro 94,79 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.Le nuove sanzioni entreranno in vigore a partire dal 4 settembre 2009.
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