circolare 156.2009

La Covip, in risposta ad un quesito pubblicato sul proprio sito internet nello scorso mese di luglio 2009, col quale un fondo di previdenza complementare negoziale ha chiesto parere in merito alla possibilità di operare l’annullamento di adesioni tacite, con la conseguente restituzione del TFR devoluto al Fondo, a fronte di istanze presentate da alcuni datori di lavoro, a seguito dell’avvenuta constatazione di errori materiali verificatisi nella fase di trasmissione dei dati, ha precisato che l’adesione tacita, in tale ipotesi, può essere annullata.Ferma restando l’opportunità di non dar corso immediato a tali richieste e di prestare la massima attenzione al fenomeno, sia in termini di qualità delle richieste che in termini di numerosità delle stesse, la Covip prende atto che il D.M 30 gennaio 2007, recante le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, non prevede meccanismi di attribuzione di data certa alla sottoscrizione dei Moduli TFR1/TFR2, da parte del lavoratore. Ciò rende non agevole l’accertamento a posteriori, da parte del Fondo, della data in cui è stata effettivamente formalizzata la volontà di non aderire a previdenza complementare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *