circolare 154.2009

Il Ministero del lavoro, con la nota 13921 del 4 agosto u.s. ha reso noto che, in considerazione della approvazione definitiva del decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro avvenuta il 31 luglio scorso (Dlgs 106 pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 180 del 5-8-2009), il termine per la comunicazione del nominativo del RLS è ulteriormente differito all’entrata in vigore di tale “correttivo” (anziché il 16 agosto p.v., e prima ancora il 16 maggio 2009).L’Inail, circolare n. 43 del 25-8-2009, fornisce le istruzioni per la comunicazione dei nominativi degli Rls alla luce delle modifiche introdotte al Dlgs 81/2008 dal Dlgs 106 del 5-8-2009.Per quanto concerne la spinosa questione degli RLST l’Istituto si riserva di dare le istruzioni operative una volta avuti chiarimenti dal Ministero del Lavoro. L’articolo 13, lettera f) del decreto 106 ha modificato la lettera aa) dell’art. 18 del Dlgs 81/2008 che ora prevede l’obbligo di comunicazione, non più con cadenza annuale, ma solo in caso di modifiche. In fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.La circolare ricorda invece che rimane invariata la previsione dell’articolo 47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. Il quadro prospettato dall’Istituto è il seguente.• Datori di lavoro che hanno già comunicato i nominativi degli Rls (situazione al 31-12-2008). Non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009.• Datori di lavoro che non hanno effettuato alcuna comunicazione. Devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate dalla circolare.• Datori di lavoro che non versano nelle enunciate fattispecie. L’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. La circolare non prende in considerazione il caso di un Ras che si dimette, dall’incarico o dall’azienda.Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3bis del Dlgs 81 che tra l’altro ricomprendono gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e le cooperative sociali.Molto opportunamente la circolare ricorda che le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70. Rispetto al passato la mancata designazione ha in ogni caso un impatto diverso visto che a regime si avrà comunque la copertura di un Rls, anche se individuato a livello territoriale.La parte successiva della circolare è molto tecnica e quindi la riportiamo integralmente segnalando però che, pur essendo presente uno specifico capitolo, non sono indicati i termini per effettuare la comunicazione, mentre, essendo entrato in vigore il 20 agosto u.s. il D.lgs. 106/2009, in base alla nota 13921 del 4 agosto u.s. citata in premessa, l’obbligo dovrebbe essere già operativo. Riteniamo pertanto opportuno che, chi non abbia già provveduto all’adempimento entro i precedenti termini, debba ora procedere con sollecitudine. TERMINI E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONIL’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO PRIMA COMUNICAZIONEAziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAILLe aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:1. collegarsi al sito www.inail.it;2. selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione ditta; 4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1 L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di “Punto Cliente”, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS.Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAILIl titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione – non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL – deve effettuare la registrazione sul sito dell’Istituto come di seguito specificato:1. collegarsi al sito www.inail.it; 2. selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;4. compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su “SALVA”.L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione di una password.Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito www.inail.it in “Punto Cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente” ed un pin (4 cifre).Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell’Istituto. Sarà l’operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all’attribuzione del numero di “Codice Cliente” e del pin. Naturalmente, l’operatore Inail dovrà indicare nella schermata “Registrazione utente generico” il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l’incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all’accesso su “Punto Cliente”, avrà la possibilità di procedere all’inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono:UNITA’ PRODUTTIVAPROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVADENOMINAZIONEINDIRIZZOCOMUNEPROVINCIACAPDati anagrafici rappresentanti per la sicurezzaCODICE FISCALECOGNOMENOMEDATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)Se ci sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini dell’esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.Per quanto riguarda l’inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l’accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall’utenza principale. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE(a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute)Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e’ già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l’applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all’aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono:• apre la lista a suo tempo inviata• visualizza la unità produttiva• modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico• inoltra MODIFICA DEI DATIQualora l’utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica.Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta. SANZIONIL’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it.

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