Il Dm 46448 del 10-7-2009, GU 178 del 3-8-2009, contiene disposizioni per la semplificazione delle modalità di accesso ai contratti di solidarietà. Per molti argomenti si tratta comunque solo di una riproposizione delle normative in vigore. Un decreto analogo era stato emanato nel 2002 (n. 31445 del 28 agosto).Il provvedimento è già stato presentato dalla circolare 41 del 4-8-2009 del Servizio Sindacale Confederale. In questa sede facciamo un approfondimento scorrendo il decreto. Articolo 1 – Oggetto Il decreto si riferisce esclusivamente ai contratti di solidarietà difensivi disciplinati dall’articolo 1 della Legge 863/1984. Articolo 2 – Campo di applicazione In questo articolo sono riepilogati tutti i settori che possono utilizzare il contratto di solidarietà.• tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria• le aziende appaltatrici di servizi di mense alle condizioni previste dall’art. 23, comma 1, della legge 23-4-1981 n. 155 • le aziende appaltatrici di servizi di pulizia alle condizioni previste dall’art. 1, comma 7, della legge 19-7-1994 n. 451 Vi è, comunque, un’ulteriore limitazione: le imprese devono aver occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza del trattamento di integrazione salariale (si computano anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro).Il requisito occupazionale non trova applicazione per• le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, • le imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici Sono escluse dall’applicazione del contratto di solidarietà le imprese che • abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all’art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, • siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.In questo modo, seppure in maniera un po’ contorta, si consente l’utilizzo del contratto di solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende che, pur se ammesse ad una procedura concorsuale, mantengono in capo all’imprenditore l’esercizio dell’impresa con conseguente svolgimento dell’attività lavorativa.Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Le imprese edili che intendono stipulare contratti di solidarietà per altre motivazioni devono indicare i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendoli da quelli assunti per singole fasi lavorative.Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato. Articolo 3 – Soggetti beneficiari Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente (esclusi dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio) compresi quelli con rapporto a part-time. In quest’ultimo caso si dimostrare il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro). Articolo 4 – Modalità applicative Si tratta del punto forse di maggior interesse del decreto dal punto di vista operativo. L’esubero di personale deve essere quantificato e motivato nel contratto di solidarietà. Scompaiono i riferimenti alla valutazione di indicatori economico-finanziari del biennio precedente che potevano rendere più complicata la concessione del beneficio.La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile (su questo punto non ci sono novità rispetto al passato).L’orario di lavoro dei dipendenti coinvolti nel contratto non può andare sotto certi livelli minimi. La riduzione di orario concordata, parametrata su base settimanale, pertanto non può superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. In precedenza il parametro era più restrittivo (riduzione non superiore al 30%) e di più complicata gestione.Il contratto di solidarietà può prevedere la possibilità di effettuare minori riduzioni di orari per soddisfare temporanee esigenze produttive e definirne, per quanto possibile, le modalità.L’azienda deve comunicare l’avvenuta variazione di orario alla Dpl competente. Il decreto non stabilisce tempi e modalità che probabilmente saranno contenuti in una circolare esplicativa. Le modifiche che comportano una maggiore riduzione di orario devono invece essere contenute in un nuovocontratto di solidarietà soggetto al normale iter autorizzativo.I lavoratori interessati al contratto di solidarietà possono svolgere lavoro straordinario soltanto l’impresa dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva. In caso contrario il divieto è assoluto. Articolo 5 – Pagamento diretto Anche in questo caso siamo di fronte a una novità. Per i contratti di solidarietà è, infatti, possibile il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, prima dell’autorizzazione con le stesse modalità previste per le integrazioni salariali straordinarie dall’articolo 7ter, comma 1 del DL 5/2009 (Legge 33/2009).In questo caso l’istanza è presentata, oltre che alla competente Dpl, anche al servizio ispezione del lavoro delle Dpl territorialmente competenti in base all’ubicazione delle unità aziendali interessate dall’interventostesso.Il decreto non richiama esplicitamente i minori tempi di presentazione della domanda contenuti nel citato articolo 7ter, ma si può supporre che questa sia una condizione. Articolo 6 – Durata del trattamento e richiesta di un nuovo contratto di solidarietà Il contratto di solidarietà ha una durata massima di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi (36 mesi per operai e impiegati occupati nei territori del Mezzogiorno)Superato il periodo massimo di 48 mesi (60 mesi nei territori del Mezzogiorno) un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi 12 mesi. Articolo 7 – Deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge, del 23 luglio 1991, n. 223 Il limite massimo di fruizione del trattamento di Cigs (36 mesi nel quinquennio) può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. Articolo 8 – Disposizioni finali Le nuove regole valgono per i contratti stipulati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in esame (come ricordato avvenuto il 3-8-2009).Con l’entrata in vigore del decreto cessano di avere efficacia i decreti ministeriali n. 31445 del 20-8-2002 e n. 32832 del 16-9-2003.
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