L’Inps, con circolare n. 81 del 06-6-2009, ha rivalutato nella misura del 3,2% gli scaglioni di reddito utili per la determinazione dell’ANF valevoli per il periodo 1-07-2009 – 30-06-2010, sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’Istat e intervenuta tra il 2007 e il 2008. Con la circolare citata l’istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Sulla base di tali variazioni l’Istituto, con la circolare citata rende note le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare dal 1-07-2009 al 30-06-2010 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Nessuna modifica subiscono, invece, gli importi degli assegni. Ovviamente i lavoratori beneficiari dovranno, come di consueto, presentare una nuova domanda di corresponsione per l’assegno nucleo familiare relativamente all’annata 1-7-2009/30-6-2010, avendo a riferimento i redditi 2008. Al riguardo, segnaliamo che il modello ANF/Dip. – cod. SR16 “Assegno per il nucleo familiare – Domanda per i lavoratori dipendenti”, presenta, oltre alla grafica, una novità di rilievo rispetto alle precedenti edizioni. Nella versione 2009 (relativa alla dichiarazione della composizione del nucleo familiare e dei redditi 2008) non è più richiesto l’obbligo di allegare alla domanda il certificato/certificati di stato di famiglia nel caso in cui sia la prima richiesta o sia intervenuta una variazione o siano trascorsi 5 anni dalla prima presentazione.Tale novità pare essere confermata anche dalla sezione del modulo dedicata all’indicazione dei componenti del nucleo familiare compreso il richiedente, nella quale viene espressamente citato, che tale sezione funge da “Dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000”. Nonostante l’INPS non abbia emanato nessuna circolare in merito è presumibile, perciò, che il certificato di stato di famiglia non debba essere più considerato un allegato indispensabile al fine della corresponsione dell’assegno da parte del datore di lavoro, con diritto di quest’ultimo al recupero dello stesso dai contributi da versare all’INPS (DM10/2 ovvero UniEmens individuale). La domanda per la richiesta degli assegni assume, infatti, il rilievo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, poiché contiene tutti i dati che, secondo quanto riportato dall’art. 46 DPR 445/2009, permettono di risalire alle medesime informazioni del certificato di stato di famiglia. La normativa sulle autocertificazioni riguarda i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; trattandosi di anticipazione di prestazioni previdenziali fornite dall’ente pubblico, presumibilmente la situazione è stata equiparata.
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