circolare 125.2009

Con nota n. 8781 del 15 giugno 2009 il Ministero del lavoro interviene a fornire chiarimenti concernenti gli accertamenti ispettivi sui profili applicativi e procedurali dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, applicabili alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, i cui aspetti sono stati illustrati con la circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2004. Il contributo spettante a fronte della riduzione di orario:Al riguardo ricordiamo che fino al 31-12-2009 l’art. 19 del DL n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 consente attraverso l’utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà difensivo di ottenere la corresponsione per un periodo massimo di 2 anni , di un contributo pari alla metà del monte retributivo non dovuto ai lavoratori a seguito della riduzione di orario, in rate trimestrali, con importo ripartito in ugual misura tra imprese e dipendenti. Beneficiari:Le imprese che possono beneficiare di tale strumento si ricorda che sono:• le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 della legge n. 863/1984 che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 o che vogliano evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (quest’ultima casistica a decorrere dal 12 aprile 2009, in ragione delle modifiche apportate all’art. 5, comma 5, della stessa legge per mano dell’art. 19, Dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009);• le imprese alberghiere;• le aziende termali pubbliche e private;• le aziende artigiane alle condizioni previste dall’art. 5, commi 7 e 8, della legge n. 236/1993. La nota del Ministero n. 8781 del 15 giugno 2009:Con la nota in commento il Ministero ha posto, in particolare, la propria attenzione:A. sulla aspetti procedurali da seguire per le domande;B. sulle modalità di commisurazione e qualificazione degli importi retributivi in ragione dei quali quantificare il contributo integrativo. A – Verifica in ordine alla correttezza dei profili procedimentali delle richieste:Il primo aspetto in relazione al quale il Ministero interviene a fornire chiarimenti è quello della verifica della correttezza dei profili procedimentali delle richieste.Sul punto è stato in particolare precisato che:• l’istanza di concessione del contributo di solidarietà deve essere trasmessa correttamente alla DPL competente per territorio o a quella ubicata nella sede legale dell’azienda (nel caso di aziende con più sedi o unità produttive collocate in più province);• all’istanza andranno allegati:a) l’ accordo sindacale, con allegato l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dall’applicazione del regime di solidarietà,con la specificazione, per ciascuno, di qualifica, data di assunzione,sede di lavoro e riduzione di orario applicata;b) la scheda informativa contenente i dati strutturali dell’impresa;c) l’elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile dell’azienda, con l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle informazioni richieste all’allegato 6 della circolare n. 20/2004; vale a dire: – la retribuzione lorda, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, ed il numero delle ore retribuite, riferite ai dodici mesi antecedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro; – la retribuzione media oraria, calcolata dividendo la retribuzione lorda percepita nei dodici mesi precedenti l’applicazione del regime di solidarietà ed il numero delle ore retribuite nel medesimoperiodo; – il numero complessivo delle ore di riduzione per le quali si richiede il contributo; – l’importo dell’integrazione dovuto ad ogni singolo lavoratore.NB: Al riguardo il Ministero precisa che in linea con la prassi amministrativa, l’istante non sarà tenuto ad allegare documenti ulteriori rispetto a quelli sopra indicati; ai fini della regolarità dell’istanza esso non sarà quindi tenuto a presentare gli ulteriori documenti previsti dalla circolare del Ministero n. 20/2004.• nell’accordo sindacale dovrà essere chiarita l’eventuale previsione di una riduzione di orario superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;• gli organi di vigilanza dovranno fare particolare attenzione agli accordi che prevedano una tale riduzione;• Le DPL entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza dovranno trasmettere le documentazioni già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali.• nell’istanza dovranno essere inseriti i dati identificativi del soggetto tenutario del LUL (nei casi in cui non ci sia gestione diretta da parte del datore di lavoro); ciò al fine di rendere più agevole il confronto tra le registrazioni sul LUL circa i dati afferenti le ore di riduzione richieste, le presenze effettive e il quantum di retribuzione calcolata sul monte ore ridotto. Dal LUL emergerà infatti l’effettivo svolgimento del contratto di solidarietà. A.2 – Le verifiche a campione sul corretto utilizzo dei contratti di solidarietà:Relativamente agli accertamenti trimestrali che gli organi di vigilanza saranno tenuti ad effettuare a campione sul corretto utilizzo dei contratti di solidarietà il Ministero prevede che sulla base dei nominativi individuati dalle DPL, competenti per territorio, tra i lavoratori con orario ridotto per i quali si richiede il contributo integrativo, la verifica dovrà concernere:1) il 10% degli interessati per un organico fino a 500 lavoratori;2) il 7% tra 500 e 1000 lavoratori;3) il 5% per più di mille lavoratori. B – Computo del contributo da erogare all’impresa:In relazione poi al calcolo esatto del quantum di contributo integrativo da erogare all’impresa e al lavoratore il Ministero fornisce alcune precisazioni in relazione alle peculiarità di alcuni elementi. a) Retribuzione lorda, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, relativa ai dodici mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro (circ. n. 20/2004):Innanzitutto il Ministero chiarisce che la retribuzione utile al conteggio debba essere riferita ai 12 mesi precedenti. Tuttavia, ove in tale periodo dovesse essere registrato l’intervento con carattere di discontinuità dell’istituto, il conteggio deve essere basato sull’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale concessa.In aderenza con le indicazioni della circolare n. 20/2004, si ribadisce che dal computo:- va detratto solo il compenso per il lavoro straordinario (in quanto elemento variabile della retribuzione), – vanno invece ricomprese ad esempio, le integrazioni delle indennità di maternità, malattia. b) Elementi costituenti la base retributiva:Rientrano nella base retributiva ai fini del computo:- paga base o minimo contrattuale,- indennità di contingenza,- Edr,- scatti di anzianità,- mensilità aggiuntive- ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione.- le maggiorazioni ed indennità, – i superminimi. c) Compatibilità delle ferie con l’istituto del contratto di solidarietà:Nella nota in commento il Ministero affronta il caso in cui durante il periodo di fruizione dell’integrazione venga a scadenza il godimento delle ferie arretrate maturate prima della riduzione di orario concordata.In tale ipotesi il Ministero ha previsto che:- qualora la fruizione delle ferie venga a scadenza nel periodo dei tre mesi di contribuzione di solidarietà, le stesse andranno ricomprese nel periodo di concessione del contributo, mantenendo, tuttavia, fermo il parametro della retribuzione piena delle stesse, a prescindere dalla modalità di fruizione. Ciò al fine di evitare che il diritto alle ferie già maturate del lavoratore subisca una decurtazione in termini monetari in virtù della conseguente riduzione della retribuzione per orario ridotto. d) Festività:Secondo le previsioni del Ministero infine sulle ore di riduzione richieste e concordate non deve computarsi il monte ore relativo alle festività. Pertanto, se nel trimestre di riferimento le festività cadono in giorno feriale, le stesse non devono rientrare nel calcolo delle ore ridotte, in quanto il lavoratore avrebbe comunque il diritto di goderne a prescindere dalla fruizione del contributo integrativo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *