Il Ministero del Lavoro chiarisce che all’autocertificazione relativa al DURC “interno” è necessario allegare sempre la copia del documento di identità del sottoscrittore (questo ovviamente se il datore di lavoro non si presenta direttamente alla Dpl.Se il Ministero è intervenuto su questo tema significa che molti modelli sono stati inviati senza il documento allegato.L’equivoco probabilmente è nato dal fatto che la circolare 10/2009 richiamava questo adempimento in relazione all’invio telematico del modello, mentre la regola del documento da allegare è di tipo generale relativa alle autocertificazioni.La nota precisa comunque che il termine del 30-4-2009 era ordinatorio e quindi non saranno comminate sanzioni per la tardata presentazione della documentazione completa.I datori di lavoro e i CSA possono sia ripresentare il modello con allegata la fotocopia del documento di identità o presentare solo le fotocopie indicando la denominazione ditta interessata (e secondo noi, per sicurezza, il codice fiscale).L’adempimento deve comunque essere perfezionato in quanto l’Inps può chiedere alla Dpl l’elenco dei datori di lavoro che hanno presentato l’autocertificazione. La nota chiarisce anche come si sono evoluti nel tempo gli obblighi a carico del datore di lavoro in relazione all’entrata in vigore delle diverse norme:• dall’1-7-2007 al 29-12-2007 (la nota riporta erroneamente 29-12-2008) il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato al rispetto degli accordi collettivi e agli altri obblighi di legge• dal 30-12-2007 il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del Durc.
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