In caso di cooperative sociali che svolgono sia gestione di servizi che attività di inserimento lavorativo il calcolo della quota di lavoratori svantaggiati (come noto pari al 30%) deve esser effettuato soltanto in rapporto al personale impiegato nell’attività di “tipo B”.E’ la risposta (n. 42 del 15-5-2009) del Ministero del lavoro a un interpello.La nota precisa che deve essere escluso il personale impiegato nell’attività socio-sanitaria ed educativa di “tipo A” e che per operare la suddivisione del personale si deve fare riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all’INPS.La risposta ci sembra sensata e quindi condivisibile. Forse qualche attenzione deve essere prestata in relazione alle figure addette all’amministrazione, e più in generale ai servizi generali. Si può capire che queste siano incluse in una o nell’altra posizione in modo non proporzionale alle due attività svolte.
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