Il Ministero del lavoro, con lettera del 7-5-2009 prot. n. 25/I/6689 alla Dpl di Modena, spiega che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine previsto non comporta l’applicazione della maxi sanzione per personale non risultante dalle scritture obbligatorie.L’unica “sanzione” in questi casi è quella prevista dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Dlgs 368/2001: in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente pattuito o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di prosecuzione del rapporto – pari al 20% fino al 10° giorno ed al 40% per ogni ulteriore giornata di lavoro – fino al raggiungimento del limite massimo di 20 o 30 giorni (in caso di contratto rispettivamente di durata inferiore o uguale/superiore a 6 mesi). Superati questi limiti il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.Giustamente la Dpl precisa che la prosecuzione prevista dall’articolo 5 comma 1 ha natura diversa dalla proroga e non risulta compresa fra le variazioni da comunicare al Centro per l’impiego.Il Ministero concordando con la tesi proposta indica, quale esclusivo regime sanzionatorio da applicare per il caso specifico, quello stabilito dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Dlgs n. 368/2001. Ricordiamo che, qualora i predetti limiti di prosecuzione del rapporto si superino e, quindi, il rapporto si trasformi a tempo indeterminato, è dovuta la comunicazione al Centro per l’Impiego soggetta a sanzione amministrativa in caso di omissione.
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