circolare 83.2009

Con lettera circolare del 6-5-2009 Prot. 25/II/0006544 il Ministero nel lavoro precisa che gli steward negli stati di calcio devono ritenersi, in linea di massima, lavoratori subordinati.Il Ministero giunge a questa conclusione esaminando in primo luogo il Decreto del Ministero dell’Interno 8-8-2007 “Organizzazione e servizio degli ‘steward’ negli impianti sportivi”.L’articolo 2 del Dm precisa che il servizio può essere assicurato direttamente dalle società organizzatrici o avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’art. 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (si tratta degli istituti di vigilanza privata).L’articolo 3 stabilisce requisiti degli steward personali, le prove preliminari e i test attitudinali.L’articolo 5 contiene le specifiche disposizioni operative per la predisposizione dell’organigramma. Il Ministero segnala in particolare l’approvazione del piano almeno 3 giorni prima della gara da parte del Gruppo Operativo Sicurezza, la redazione dell’elenco del personale impiegato, l’associazione a ciascun nominativo di un numero progressivo, la specificazione dell’area o settore di impiego e delle mansioni assegnate a ciascuna unità operativa.L’articolo 6 individua in maniera dettagliata le modalità operative del servizio da svolgere (attività di prefiltraggio degli spettatori nelle aree antistanti lo stadio, filtraggi all’ingresso, verifica dei titoli di accesso, instradamento del pubblico verso i posti designati, controllo dello stesso sugli impianti, etc.).Per il Ministero dall’analisi di queste disposizioni è possibile rintracciare elementi utili per qualificare le prestazioni lavorative rese dagli stewards – in linea generale e salvo il riscontro in concreto di diverse modalità organizzative – quali prestazioni rese in regime di subordinazione.Sono, infatti, numerosi, e su questo si può concordare, gli indici di subordinazione rinvenibili nel Dm (totale assenza di autonomia operativa e organizzativa, assoggettamento al potere direttivo e di controllo, inserimento e collaborazione nell’ambito di una struttura rigidamente e gerarchicamente organizzata) e la mancanza del requisito della occasionalità delle prestazioni.Le stesse Organizzazioni sportive (CONI – FIGC – Lega Nazionale Professionisti – Lega Professionisti serie C) hanno ritenuto che questa attività sia esercitabile attraverso lavoro subordinato (anche a part-time, intermittente e accessorio riconosciuto).Come accennato sopra è possibile il ricorso all’appalto esterno. Per le organizzazioni citate, non smentite dal Ministero, è anche possibile ricorrere alla somministrazione.La parte finale della lettera prescrive agli ispettori di diffidare i datori di lavoro che utilizzano steward inquadrati con contratto diverso da quello subordinato.Viene però chiarito che il personale adibito ad attività di stewart, qualora risulti comunque formato nel rispetto del citato D.M. e inquadrato con tipologie contrattuali diverse da quelle indicate (la più ricorrente risulta essere la prestazione occasionale ex art. 2222 c.c.), non potrà comunque ritenersi personale “sconosciuto alla P.A.” e pertanto non potrà trovare applicazione la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”.

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