circolare 32.2009

Per il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 13 del 20-2-2009, è possibile la concessione di permessi ex legge 104/1992 in caso di accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo a condizione che il disabile sia affidato alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di riposo.La richiesta è motivata dal fatto che l’articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 prevede la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensile “a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”.Per il Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.L’interessato dovrà comunque presentare una dichiarazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

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