Non sempre il contratto a tempo parziale verticale deve contenere la collocazione temporale dell’orario di lavoro. Il tema è trattato dal Ministero del lavoro nella nota n. 11 del 20-2-2009 in risposta a un interpello.Il quesito è il seguente: nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera uguale o superiore a quella ordinaria e per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello ordinario, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro il quantum della stessa prestazione giornaliera (es. lunedì 8 ore, giovedì 8 ore e venerdì 8 ore)?Il Ministero richiama il primo luogo l’articolo 2 comma 2 del Dlgs. n. 61/2000 in base al quale il contratto deve contenere anche “la puntuale indicazione (…) della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno”.Questa previsione legislativa, per il Ministero, deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Per contro, nell’arco di tempo in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro.Devono, infatti, ritenersi valide le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 210 dell’11-5-1992 anche se riferite alla normativa secondo cui nel contratto a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.a) se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell’arco della giornata;b) se le parti hanno invece convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della settimana deve essere preventivamente determinata;c) se le parti hanno infine pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l’impegno lavorativo dovrà essere adempiuto.Su queste basi il Ministero ritiene che non risponda a un obbligo di legge, nella ipotesi di un contratto a tempo parziale di tipo verticale, indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata.Diversamente, in relazione a orari superiori a quello ordinario giornaliero, anche se il Ministero non affronta espressamente la questione, deve ritenersi che sia obbligatorio indicare la collocazione temporale della prestazione.La tesi ministeriale è condivisibile, anche se poi si deve tener conto della necessità di chiarezza nel rapporto con i lavoratori. A nostro avviso nella lettera di assunzione deve essere chiaro l’orario di lavoro al quale è soggetto il lavoratore a part-time, con indicazione della collocazione temporale e con la precisazione che, per le giornate in cui la prestazione è prevista a tempo pieno, potrà essere variata la collocazione a seconda delle esigenze aziendali.
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