Con messaggio n. 3506 del 12-2-2009 l’Inps fornisce alcune precisazioni operative in merito al Fondo tesoreria e indica la percentuale di rivalutazione delle quote annuali di Tfr “accantonato”. 1) In primo luogo l’Istituto ribadisce che il requisito occupazionale per determinare l’obbligo di versamento al Fondo è fissato una volta per tutte (l’obbligo scatta al raggiungimento delle 50 unità medie annue).Per le imprese in attività al 31-12-2006 la rilevazione riguardava l’anno 2006, per quelle sorte successivamente la media deve essere riferita al primo anno di attività.Come detto la situazione rilevata è cristallizzata e non si tiene conto di variazione avvenute successivamente. 2) Dopo la fase transitoria, nella quale era stata individuata una eccezione, gli importi dei contributi riferiti a periodi pregressi devono essere maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alla rivalutazione applicabile al TFR e riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.Si tratta in pratica dei contributi relativi al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di scelta, esplicita o tacita, del lavoratore. Le attuali disposizioni prevedono, infatti, che il datore di lavoro possa effettuare il versamento soltanto al momento della scelta.L’Istituto rende quindi noto il tasso per la rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari a 3,036419%. Nel caso specifico lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%). 3) Dopo alcuni mesi di incertezza l’Inps ha chiarito che la rivalutazione delle quote annuali di TFR, in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del c.c., è a carico del Fondo tesoreria. La percentuale da applicare all’accantonamento al 31-12-2006 presso il Fondo è quella riportata sopra (3,036419%). L’importo relativo alla rivalutazione che grava sul Fondo di Tesoreria, deve essere riportato – al lordo dell’imposta sostitutiva – nel flusso EMens, nell’elemento , presente in . (messaggio 5859/2008 e circolare n. 4/2009, punto 9) 4. Il messaggio ricorda infine che aumentano le misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.Dall’1-1-2009 l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, è stabilito – per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,21% (circolare n. 4/2008, messaggio n. 5859/2008).
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