circolare 28.2009

Il Ministero del lavoro, risposta a interpello dell’Università di Modena e Reggio Emilia nota n. 8 del 13-2-2009, chiarisce che l’incarico di direzione amministrativa di un ente, con attribuzione di funzionali poteri di spesa e di direzione sui lavoratori alle dipendenze del committente, può essere svolto da un collaboratore coordinato e continuativo.La nota infatti richiama il principio in base al quale qualsiasi attività lavorativa espletata per conto di un altro soggetto può dar luogo ad un rapporto di lavoro o subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell’altra parte, estrinsecantesi non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un’assidua opera di vigilanza e di controllo sull’esecuzione della prestazione (così Cass. 22 agosto 2003, n. 12364).Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il cd. “vincolo di subordinazione … deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione; mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (cfr. Cass. 12 dicembre 2001, n. 15657).Il conferimento al collaboratore di poteri specifici all’interno dell’organizzazione e funzionali all’esecuzione dell’incarico non è indice di esclusione della natura autonoma del rapporto di lavoro. Citando ancora la Cassazione, la nota ricorda, anche se non ci sembra risolutivo, che ”..qualora l’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto, caratterizzato dalla presenza di elementi compatibili con l’uno o con l’altro tipo come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione, di per sé, non ha di norma valore determinante, ben potendo essere disattesa qualora sia stato dimostrato che l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato”.La non incompatibilità del ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nel caso specifico è subordinato a modalità di esecuzione dell’incarico e compatibili, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione.Il fatto che il contratto sia a progetto non modifica questa impostazione visto che tale disciplina non introduce limiti ulteriori …al ricorso alla collaborazione autonoma coordinata e continuativa, ma si limita a predeterminare convenzionalmente, attraverso il vincolo del progetto, le modalità esecutive della prestazione e del coordinamento.

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