Con risposta ad interpello, nota n. 5 del 6-2-2009, il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di denuncia di malattia professionale.Per comprendere la questione occorre richiamare la normativa così come riassunta dal Ministero.Il lavoratore deve presentare la denuncia di malattia professionale al datore di lavoro consegnando il relativo certificato medico entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.Il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la denuncia entro 5 giorni successivi.Capita di frequente che l’assicurato presenti la denuncia all’Inail e che questo chieda al datore di lavoro di presentare la denuncia (ovviamente il datore di lavoro è rimesso nei termini dalla richiesta dell’Inail e quindi i 5 giorni decorreranno dal ricevimento di quest’ultima comunicazione).L’interpellante chiede se, in questo caso, il ritardo da parte del datore di lavoro può essere sanzionato.Per il Ministero è obbligato a presentare la denuncia il datore di lavoro che sia attivato dal lavoratore o dall’Inail e pertanto il ritardo è ugualmente sanzionabile. In questo secondo caso però la sanzione scatta solo se l’Inail ha allegato alla richiesta il relativo certificato medico.Infatti, soltanto con questo documento il datore di lavoro ha la possibilità di compilare correttamente la denuncia.Per evitare ulteriori obiezioni si ricorda anche che la legge sulla privacy consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere a precisi obblighi, tra cui quelli previsti nei confronti dell’Inail.La sanzione in oggetto (prevista dall’articolo 53, comma 8, del Dpr 1124/1965, come modificata dall’articolo 2 lett. b) della Legge 561/1993) è compresa tra € 1290,00 e € 7745,00.
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