In risposta a interpello, il Ministero del Lavoro, con nota n. 20 del 16-6-2008, chiarisce le conseguenze della stipula di contratti di inserimento con donne di qualsiasi età, nelle more dell’emanazione del Dm che delimita le zone di residenza. L’articolo 54 comma 1 lettera e) del Dlgs. n. 276/2003 ha previsto che le assunzioni con contratto di inserimento di donne di qualsiasi età possa avvenire soltanto in relazione alle aree geografiche individuate da un apposito decreto.Nelle more dell’emanazione di questo decreto, l’interpello mira a chiarire se è possibile effettuare le assunzioni con contratto di inserimento. Il Ministero precisa che il suddetto decreto ha “natura dichiarativa” con efficacia che si estende a tutti i contratti stipulati negli anni a cui esso fa esplicito riferimento.Qualora però l’area geografica di residenza della lavoratrice non sia tra quelle ricomprese nel decreto il contratto di lavoro deve essere riqualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. Corte Cost. sent. n. 210/1997 e n. 283/2005).Considerato che il decreto ha una validità temporale, si verifica la stessa conseguenza nell’ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel Decreto. Questo vale anche se il datore di lavoro non utilizza gli sgravi contributivi previsti per legge; nel caso se ne fosse beneficiato questi dovranno essere restituiti. L’ultima parte della nota riprende anche il tema degli incentivi economici. La riportiamo in quanto rappresenta un utile riepilogo….l’art. 1 del Decreto interministeriale 11 novembre 2005, in vigore per il triennio 2004 – 2006, aveva individuato “in tutte le Regioni e Province autonome” i territori in cui era possibile stipulare i contratti d’inserimento con i soggetti di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 246/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un’ipotesi di “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.Mentre l’art. 2 del citato Decreto interministeriale aveva individuato “nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna” le aree territoriali di cui all’art. 2, lettere f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 (il c.d. “livello NUTS II”) nelle quali dovevano risiedere le donne con cui era possibile stipulare contratti d’inserimento e fruire del maggiore sgravio contributivo, superiore al 25%.È pacifico che l’accesso al beneficio in misura superiore al 25%, poi, è subordinato al rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all’occupazione, come illustrate nel regolamento (CE) n. 2204/02.Il nuovo Decreto 31 luglio 2007, per l’anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a “tutte le Regioni e Province autonome”; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo rispetto alla precedente elencazione la sola regione Lazio.Infine, per completezza, si rileva che l’INPS, con circolare n. 10/2008, ha fornito le indicazioni operative sia per il recupero degli sgravi spettanti alla aziende e da queste non goduti, sia per la restituzione degli sgravi indebitamente fruiti in misura superiore al 25% per le assunzioni, effettuate nel 2007, di lavoratrici residenti nella regione Lazio (spettanti, invece, nella sola misura uniforme e generalizzata del 25%).
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