circolare 115.2008

Il Ministero del lavoro (nota n. 19 del 16 giugno 2008 in risposta a interpello) affronta l’argomento della possibile coesistenza in capo allo stesso lavoratore di due rapporti: uno di lavoro a domicilio e uno a tempo parziale. La nota ha chiarito che “…qualora la quantità di lavoro dedotta nel contratto di lavoro a domicilio sia tale da non richiedere un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso non appare incompatibile con altro rapporto di lavoro part-time”.Il Ministero giunge a questa conclusione coordinando alcune norme contenute nella Legge 877/1973 come modificata dalla Legge 858/1980 in materia di lavoro a domicilio. In particolare sono richiamate le nome circa:• il calcolo della retribuzione del lavoratore a domicilio “a cottimo pieno”, da calcolarsi sulla base delle tariffe risultanti dai contratti collettivi di categoria• la compilazione di un libretto di controllo nel quale annotare, con sottoscrizione sia da parte del committente che del lavoratore, la data e l’ora di consegna del lavoro, con l’indicazione della misura della retribuzione e degli elementi di cui si compone, nonché di eventuali anticipazioni corrisposte• il divieto di esercitare attività in concorrenza per il lavoratore a domicilio qualora la quantità di lavoro affidatagli sia di tale entità da procurare una prestazione lavorativa corrispondente al normale orario di lavoro, da determinarsi con riferimento al contratto collettivo di categoria. La nota ricorda anche che nella normativa vigente non è contemplato alcun divieto di cumulo tra più rapporti contrattuali di lavoro; ciò tuttavia non esime dal rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 sul riposo giornaliero di undici ore nell’arco delle 24, previsto a tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore (nel caso in esame il secondo rapporto di lavoro è part time e di conseguenza il pericolo di violazione della norma appena citata non dovrebbe porsi, ferma restando comunque una verifica da operare caso per caso).

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