L’Inps, con circolare n. 66 del 5-6-2008, individua alcune situazioni nelle quali si verifica omissione contributiva anziché evasione.Il sistema sanzionatorio (articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000) in vigore da alcuni anni prevede notevoli differenze tra le due ipotesi sopra riportate.L’Istituto, dopo una lunga premessa di tipo giuridico e di inquadramento del problema, individua i seguenti casi nei quali appunto gli ispettori dovranno contestare la violazione meno grave:- retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);- differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;- contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento;- mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda;- corretta compilazione e presentazione delle denunce mensili (DM10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni erogate, ma con un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive (sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell’alveo dell’omissione contributiva).
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