L’articolo 4 comma 2 del Dl n. 97 del 3-6-2008 ha disposto la proroga all’1-1-2009 di due disposizioni contenute nel TU sulla sicurezza (Dlgs 81/2008):• L’obbligo di comunicare all’Inail e all’Ipsma gli infortuni di almeno un giorno (fini statistici) e quelli superiori a tre giorni, ai fini assicurativi. Per questi ultimi rimane comunque l’obbligo di denuncia di infortunio secondo le consuete procedure) (articolo 18 comma 1 lettera r). Ricordiamo che questa questione ha creato notevoli problemi per la mancanza di informazioni da parte del Ministero del lavoro. Soltanto il 21-5-2008 una circolare del Ministero del lavoro ha chiarito che l’obbligo sarebbe entrato in vigore una volta attuato il Servizio informativo nazionale (Cfr circolari Unicaf nn 92, 96 e 99 del 2008)• Il divieto di effettuare la visita medica preventiva per verificare l’idoneità fisica alla mansione specifica del lavoratore in fase preassuntiva. A prima vista potrebbe sembrare una contraddizione, ma si tratta soltanto di una norma che complicherà ulteriormente l’attività aziendale. A nostro avviso, infatti, significa che, una volta entrata in vigore la norma, la visita dovrà essere fatta soltanto dopo l’assunzione, ma prima dell’effettivo avvio al lavoro.
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