circolare 91.2008

L’articolo 20 comma 2 della Legge 266/1997 prevede la concessione di benefici contributivi per le imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti disoccupati, sulla base di convenzioni tra Agenzia per l’impiego, associazioni rappresentative delle predette imprese e confederazioni sindacali dei dirigenti. Si ricorda che il beneficio, della durata massima di dodici mesi, che può essere ottenuto anche attraverso assunzioni con contratto a termine, è stabilito nella misura del 50% della contribuzione complessiva (azienda più dipendente). Il Ministero del lavoro, con nota del 5-5-2008 n. 12, in risposta ad un interpello, fornisce alcune indicazioni operative a seguito dell’abolizione delle Agenzie per il lavoro e della nascita di nuovi soggetti per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per il Ministero il ruolo delle abrogate Agenzie per il lavoro può essere svolto ora dalle Agenzie private per il lavoro di cui agli articoli 4 e ss. del Dlgs. n. 276/2003, autorizzate dal Ministero del lavoro allo svolgimento della predetta attività che potranno stipulare le convenzioni di cui al citato articolo 20.Le Agenzie dovranno comunicare i nominativi dei dirigenti ricollocati, con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio ed alla Direzione generale del Mercato del Lavoro del Ministero, per consentire il necessario monitoraggio dell’attività e dei correlati aspetti finanziari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *