Il comma 53 della Legge 247/2007 ha esteso l’esenzione dall’obbligo di assunzione degli invalidi anche alle imprese edili, ma limitatamente al personale di cantiere (vista la formulazione dovrebbero essere compresi anche i tecnici) e agli addetti al trasporto.Questo significa che le imprese interessate non dovranno computare tale personale ai fini della determinazione della quota di riserva.Riteniamo che di conseguenza non sarà più opportuno richiedere l’avviamento di disabili da adibire a mansione di cantiere o di trasporto.Anche in questo caso la sinteticità della norma non gioca a favore della chiarezza. Entro il prossimo 31 gennaio le imprese obbligate dovranno presentare il prospetto riepilogativo riferito al 2007. La Legge 247/2007 entra però in vigore l’1-1-2008. Gli addetti ai cantieri e al trasporto dovrebbero essere computati. L’impresa ha comunque la possibilità di presentare una ulteriore comunicazione in caso di variazione che comporti una diminuzione della quota di riserva. Sarebbe molto più semplice che la comunicazione tenesse già conto della nuova situazione. Per operare in questo modo sarebbe però necessario un chiarimento ministeriale. E’ anche possibile cercare una soluzione con il servizio competente della propria provincia. Se con l’esclusione introdotta dalla legge e con la conseguente riduzione della base di computo per la determinazione della quota di riserva, ne deriva che il datore di lavoro ha già in forza più lavoratori invalidi di quelli cui è obbligato, mantiene ovviamente l’esubero.
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