circolare 01.2008

I commi 39-43 della Legge 247/2007 (di recepimento dell’accordo del 23-7-2007), riguardano i rapporti di lavoro a tempo determinato. La tecnica scelta è stata di modificare il Dlgs 368/2001. Per una corretta lettura della situazione occorre tenere presente che il decreto 368/2001 non si applica al settore agricolo.In primo luogo è stato reintrodotto il principio che i rapporti di lavoro sono di regola a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti per periodi complessivi superiori a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sono considerati a tempo indeterminato. Si può superare questa previsione soltanto se il contratto di lavoro, oppure la proroga, è stipulato/a presso la Direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Tale procedura può essere utilizzata soltanto una volta. La durata di questo contratto/proroga sarà definita da avvisi comuni tra le parti sociali (non è però specificato che atteggiamento tenere in assenza dei citati accordi). In assenza di precisazioni diverse, per il calcolo dei 36 mesi si deve prendere in considerazione nell’intera vita lavorativa del dipendente. Sarà quindi necessaria una verifica attenta nella posizione dei singoli lavoratori.E’ invece prevista esplicitamente l’esclusione delle assunzione per attività stagionali. A questo proposito il legislatore è andato a riesumare l’elenco contenuto nel Dpr 1525/1963 che peraltro potrà essere integrato attraverso accordi tra le parti sociali.Queste norme sono contenute nei commi 4bis e 4ter aggiunti all’articolo 5 del Dlgs 368/2001. I contratti di durata superiore a 36 mesi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, continuano legittimamente ad esplicare i loro effetti fino alla scadenza. Si scongiura in questo modo il pericolo che i contratti in essere diventino automaticamente a tempo indeterminato.Ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi, i periodi di lavoro effettuati fino al momento dell’entrata in vigore della legge saranno computati dopo 15 mesi. E’ poi stabilito un diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori che hanno prestato attività, anche con più contratti a termine, per più di sei mesi (comma 4quater articolo 5 Dlgs 368). Anche in questo caso il periodo di sei mesi deve essere calcolato con riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente.Il comma 4quinquies ha invece reintrodotto il diritto di precedenza per la riassunzione a termine in caso di attività stagionali. Questo diritto, in precedenza contenuto nell’articolo 8bis della legge 79/1983, era stato abolito dal decreto 368/2001 che aveva previsto un analogo istituto di derivazione contrattuale.La manifestazione di volontà deve avvenire rispettivamente entro 6 e 3 mesi dalla fine del rapporto di lavoro e ha durata annuale sempre dalla fine del rapporto. Sono state infine previste alcune modifiche all’articolo 10 del Dlgs 368/2001. La modifica delle lettere c) e d) comporta la contrattazione collettiva possa mettere limitazioni quantitative ai contratti a tempo determinato per intensificazione dell’attività produttiva. Tra le esclusioni alle limitazioni è invece compresa l’assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni.Sarà inoltre possibile determinare limitazioni quantitative anche per i contratti di durata fino a sette mesi (il comma 8 che prevedeva l’esclusione è stato abrogato).

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