In caso di interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa. Il caso si riferisce a lavoratori in reperibilità richiamati in servizio ed è stato affrontato dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 31 del 5-11-2007. La nota richiama le disposizioni del Dlgs n. 66/2003:• articolo 7: diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore da fruire in modo consecutivo (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata)• articolo 9: diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero).La fruizione non consecutiva del riposo giornaliero è possibile soltanto per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata (il caso tipico e quello del personale addetto alle pulizie). Per le attività svolte in modo frazionato, la contrattazione collettiva deve disciplinare le modalità di fruizione del riposo giornaliero tenendo conto di questi principi:1) la sussistenza di interessi apprezzabili, 2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, 3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.Per il Ministero il caso proposto (lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità, Ccnl Cartai Industria) non rientra tra i casi previsti dalle norme citate. Pertanto, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.
Lascia un commento