circolare 149.2007

In risposta ad un interpello, il Ministero del lavoro, con nota n. 27 del 24-9-2007, ha affermato la legittimità del fatto che una regione preveda l’obbligo di invio telematico delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro di apprendistato. L’interpello prende a riferimento le norme dalla Regione Veneto, ma riguarda anche altre che hanno adottato provvedimenti analoghi (ad esempio l’Emilia-Romagna o, per la generalità delle comunicazioni, le regioni Lombardia e Toscana).Il parere positivo è motivato innanzi tutto dal fatto che tale materia, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione è oggetto della potestà legislativa concorrente regionale e della connessa potestà regolamentare, fermi restando i principi fondamentali, riservati alla legislazione statale.L’atto della Giunta veneta indica una disciplina di mero dettaglio, nel rispetto dei principi generali e delle leggi vigenti in materia.D’altra parte anche la legislazione nazionale sta evolvendo verso l’invio telematico delle comunicazioni (articolo 1, comma 1180, della Finanziaria 2007).Esaurito l’oggetto dell’interpello, la nota richiama anche la precedente del 5-5-2005 in base alla quale eventuali inconvenienti tecnici che abbiano impedito la tempestività delle comunicazioni potranno essere considerate alla stregua di cause di forza maggiore, la cui sussistenza esclude l’applicazione di sanzioni da parte degli organi ispettivi del Ministero del lavoro, per il ritardo nell’adempimento. (il datore di lavoro dovrà comprovare l’effettivo verificarsi di un evento che abbia determinato l’oggettivo impedimento).A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono stati indicati eventi quali: impossibilità di connessione alla rete internet per black-out elettrico o per guasto della linea internet, guasti al pc di proprietà dell’utente o al server ospitante, impossibilità di accedere al sito internet dedicato, errori nell’invio della pratica, errori dell’applicativo, ecc. Ogni evento dovrà essere adeguatamente documentato affinché possa rivestire il carattere di circostanza esimente dall’applicazione di sanzioni amministrative.L’elencazione degli eventi impeditivi, contenuta in apposita direttiva tecnica predisposta dalla Regione Veneto, non è da ritenersi tassativa, pertanto ben potranno essere di volta in volta prese in considerazione situazioni ulteriori che costituiscano obiettivo impedimento, non imputabile al soggetto tenuto ad effettuare le comunicazioni. Va aggiunto, infine, che l’evento medesimo, per poter essere considerato realmente impeditivo, deve riferirsi all’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione.

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