circolare 148.2007

Con tre messaggi, nn 22911, 22912 e 2913, tutti del 20-9-2007, l’Inps ha affrontato diverse casistiche inerenti i congedi parentali riconoscendo la qualifica di “genitore solo” anche in caso malattia dell’altro coniuge, prevedendo la possibilità di godimento contemporaneo del congedo di maternità e del congedo parentale, ovviamente da parte dell’altro genitore e precisandone le modalità di fruizione in caso di adozione o affido. Il primo messaggio, n. 22911, si riferisce all’articolo 32 del TU sulla maternità che prevede l’elevazione del periodo di congedo parentale da 6-7 mesi a 10 nel caso in cui vi sia un solo genitore.Le circolari Inps 109/2000 e 8/2003 hanno previsto le seguenti due ipotesi: • morte dell’altro genitore, • abbandono del figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale.L’Istituto riconosce ora “… al genitore avente diritto la condizione di genitore ‘solo’ anche nel caso in cui l’altro sia colpito da grave infermità, trattandosi di situazione che, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole” (la grave infermità della madre è già ora una delle ipotesi in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità).Il messaggio fornisce anche alcuni chiarimenti operativi.• L’altro genitore può fruire del maggior periodo di congedo parentale entro il limite massimo complessivamente riconosciuto ad entrambi i genitori pari a 10 mesi (11 mesi nel caso di padre “genitore solo” che abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a tre mesi – v. circ. 8/2003, punto 1), fino al compimento degli 8 anni di età del bambino. • Considerato che l’infermità grave del genitore può già sussistere al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente all’evento medesimo, il diritto al periodo di congedo fruibile dal “genitore solo” potrebbe essere pari, rispettivamente, a 10 mesi o all’eventuale periodo residuo. Devono, infatti, essere considerati nel computo dei 10 mesi anche eventuali periodi complessivamente fruiti, al titolo in questione, da entrambi i genitori.• Il venir meno della grave infermità interrompe la maggior fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato ‘solo’ ed è ovvio che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all’altro.Il genitore che intende fruire del maggior periodo di congedo parentale dovrà inviare la domanda all’Inps allegando in busta chiusa specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell’altro. Il Centro Medico Legale di Sede valuterà la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino (non è ammessa l’autocertificazione attestante la grave infermità). Il secondo messaggio, n. 22912, prevede la possibilità che un genitore goda del permesso straordinario ex articolo 42 comma 5 del Dlgs 151/2001 (congedo per figli con handicap grave) mentre l’altro genitore, per lo stesso figlio fruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa). L’Istituto precisa che i due benefici sono previsti in favore di situazioni diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto. L’interpretazione estensiva non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di un’anticipazione dell’esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.Si precisa invece che non è possibile, per entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 104/92 durante il periodo di congedo straordinario trattandosi di benefici diretti al medesimo fine. Il terzo messaggio, n. 22913, in materia di adozione e affido, rammenta che, conformemente a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 36 T.U., il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e che, conseguentemente, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità (es: bambino che all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino).Ai fini dell’indennizzabilità del congedo parentale, come noto, occorre distinguere a seconda dell’età del minore alla data di entrata nel nucleo familiare:1. nel caso di bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell’adozione/affidamento (art. 36, comma 2), l’indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato.L’indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino) nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.2. nel caso di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell’adozione/affidamento (art. 36, comma 3), considerato che il minore all’atto dell’adozione/affidamento ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), è indennizzabile solo subordinatamente alle condizioni reddituali. A tale ultimo messaggio è allegata anche la nuova modulistica predisposta dall’Istituto per la casistica esaminata.

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