circolare 142.2007

Il Ministero del Lavoro, in data 3 settembre 2007, in risposta ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – relativamente alla possibilità che al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma – ripercorrendo l’evoluzione normativa di tali permessi, precisato quanto segue:• per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso; originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell’allattamento. Successivamente l’art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant’è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.• attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D. Lgs n. 151/2001. Ai sensi dell’art. 39 la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno se l’orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un’ora qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore. Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell’art. 40 D. Lgs n. 151/2001, qualora:A) i figli siano stati affidati al solo padre;B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;D) in caso di morte o grave infermità della madre.In caso di parto plurimo l’art. 41 del D. Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.• con circ. n. 8/2003 l’INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in quanto impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre. In sintonia con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l’INPS con circ. n. 95 bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo. Conseguentemente, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall’art. 41 D. Lgs. n. 151/2001. Rammentiamo che la citata circ. Inps n. 95 bis del 6 settembre 2006 precisa, circa le modalità di fruizione dei riposi giornalieri nella specifica ipotesi di parto plurimo di madre lavoratrice non dipendente, che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi stessi anche durante i tre mesi dopo il parto nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentale della madre; in tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro, in analogia a quanto disposto in merito alle ore “aggiuntive” riconosciute al padre in caso di madre lavoratrice dipendente.

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