Il Ministero del Lavoro, in data 3 settembre 2007, in risposta ad un interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bolzano relativamente all’applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere, ha precisato che per le imprese con sede in uno Stato extracomunitario che operano il distacco di lavoratori dipendenti in Italia, è applicabile l’intera normativa nazionale compreso l’obbligo dell’iscrizione alle Casse edili.Per le imprese dell’Unione europea, invece, tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti diretti a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti alla Cassa edile.
Lascia un commento