L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 208/E del 6.08.07, ha nuovamente affrontato, su sollecitazione di alcune direzioni regionali, il tema del trattamento tributario delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a titolo di incentivo all’esodo volontario dei lavoratori dipendentiL’Agenzia ha confermato che le somme erogate dal datore di lavoro quale incentivo all’esodo sono da considerare reddito e come tali integralmente assoggettabili ad imposta, pur se a tassazione separata. La risoluzione rammenta anche che gli incentivi all’esodo concordati prima del 4 agosto 2006 sono tassabili con un regime di favore che applica il 50% dell’aliquota di tassazione del TFR se erogati a lavoratori con più di 55 anni e a lavoratrici con più di 50 anni di età (vedi circ. caf n. 121/2006). Lo sgravio si applica alle somme:• corrisposte anche dopo il 4-7-2006 (data di pubblicazione sulla GU del decreto 223/2006) in relazione a rapporti di lavoro cessati prima di tale data;• corrisposte per cessazioni successive al 4-7-2006 dovute in base ad accordi anteriori a tale data ed aventi data certa. Rientrano in questa fattispecie le conciliazioni sottoscritte presso la DPL o quelle giudiziarie; più problematica è il caso di conciliazioni sindacali salvo che non si sia provveduto al deposito.Per gli incentivi all’esodo successivi si applica il normale regime di tassazione separata con l’applicazione dell’aliquota di tassazione del TFR sull’intero imponibile.
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