circolare 132.2007

E’ stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, in data 1° agosto 2007, ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Esso consta, sostanzialmente, di due parti.Senza soffermarci sulla prima parte, che consta di una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e di apparato sanzionatorio, riservandoci di approfondire il provvedimento in altra sede, riteniamo opportuno segnalare le principali novità contenute nella seconda parte del provvedimento, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U. e la vacatio dei 15 giorni. • dal 1° settembre 2007 i dipendenti ed i lavoratori autonomi che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, in tutti i settori, devono essere muniti di tessera di riconoscimento così come attualmente previsto per il settore edile. La violazione dell’obbligo è punita allo stesso modo di quello già previsto per i cantieri edili; • il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, promuove il coordinamento per l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegarsi al contratto di appalto o d’opera;• nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto vanno indicati i costi della sicurezza;• adeguamento del valore economico nei contratti di appalto che tenga conto sia del costo del lavoro, rilevabile da periodiche tabelle ministeriali, che dei costi della sicurezza non comprimibili; • è stabilita la sospensione dell’attività in qualunque settore in caso di accertate reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro, in materia di riposi giornalieri, settimanali e di superamento dell’orario settimanale e in caso di utilizzo di personale “in nero” (non risultante da scritture obbligatorie), in percentuale pari o superiore al 20%. La revoca del provvedimento è possibile, a seguito della regolarizzazione dei dipendenti “in nero”, dell’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle contestate, pari ad 1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. Tale sanzione aggiuntiva è prevista anche per il settore edile. I poteri di sospensione sono estesi al personale ispettivo delle A.S.L., limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sottolineiamo che le suddette disposizioni si applicano ad appalti e subappalti in tutti i settori, per cui si invita a prestare particolare attenzione sia alla predisposizione ed all’utilizzo della tessera di riconoscimento che al rispetto della normativa in materia di orario di lavoro in tutte le situazioni in cui siano presenti contratti di appalto e subappalto (quindi, ad esempio, per i settori di maggiore presenza cooperativa, dette disposizioni devono essere rispettate anche dalle cooperative di pulizie, facchinaggio, logistica, trasporti, sociali, agricole)

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