circolare 85.2007

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 16.04.2007, precisa che I contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune non devono pagare l’acconto dell’addizionale comunale Irpef.L’Agenzia delle Entrate, così come già avvenuto per la questione del fringe benefit relativo all’uso promiscuo dell’autovettura, interviene in seguito ad alcune “segnalazioni” ricevute, precisando che per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d’imposta determinano l’acconto dell’addizionale comunale dovuta per il 2007, utilizzando l’aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai Comuni.L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 15 del 16.03.2007, aveva previsto che l’acconto sull’addizionale comunale potesse essere determinato o con il metodo storico (reddito 2006) o con quello previsionale (presunto 2007) e che il sostituto, anche in sede di acconto, tenesse conto delle esenzioni deliberate dai comuni solo se il percipiente dichiara di essere nelle condizioni previste per fruirne. Ora, rettificando tale indicazione, l’Agenzia delle entrate indica, quale metodo da utilizzare, quello storico con l’applicazione delle esenzioni indipendentemente dalle indicazioni del sostituito. Anche qui in analogia alla valorizzazione delle autovetture ad uso promiscuo, si precisa che, qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all’esenzione, il sostituto d’imposta provvede alla restituzione nelle mensilità successive o in sede di conguaglio.L’Agenzia delle Entrate segnala, infine, che qualora in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, si verificasse che il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l’imposta sarà versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta senza applicazione di sanzioni e interessi. Problema di rilievo non esaminato nel comunicato stampa riguarda l’emissione dei CUD: chi avesse emesso i CUD con l’indicazione dell’acconto e questo non risultasse più dovuto dovrà riemettere i modelli CUD.

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