L’Agenzia delle entrate, con la circolare 17.04.2007 n.21E, confermando quanto anticipato con comunicato del ministero dell’economia e delle finanze del 21.03.07, ha precisato la portata dell’art. 2, c. 71, lettera a), del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) che ha modificato, con decorrenza 1-1-2007, il coefficiente che determina l’ammontare del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Detta disposizione ha stabilito che il reddito in natura per le auto in uso promiscuo si ottiene applicando il costo chilometrico ACI al 50% (anziché il 30%) della percorrenza media convenzionale di 15.000 chilometri. L’Agenzia delle Entrate precisa che la norma in questione ha stabilito che ai soli fini del versamento dell’acconto delle imposte relative al 2006 e ai periodi successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli, in attesa dell’eventuale autorizzazione da parte della UE di modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli.In considerazione di tale motivazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che dette previsioni più favorevoli (applicazione del coefficiente 30% anziché 50%) trovino applicazione anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato.Il termine ”acconto” utilizzato dal legislatore deve quindi intendersi riferito anche alle ritenute applicate dai sostituti d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.Pertanto il sostituto d’imposta deve, in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche (2007), applicare la previgente disciplina (percorrenza chilometrica media di 4.500 km – 30% – anziché 7.500 km – 50%).Per effetto dell’armonizzazione, tale previsione trova applicazione anche ai fini previdenziali.Le maggiori ritenute eventualmente operate nei primi mesi dell’anno potranno essere recuperate in corso d’anno o in sede di conguaglio di fine anno. La circolare dell’agenzia delle entrate esamina anche il problema della tassazione da operare nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi prima che l’amministrazione finanziaria assuma una posizione definitiva sulla questione: in tale ipotesi, si afferma, il sostituto d’imposta deve utilizzare il coefficiente del 30%. Indicazione, questa, che lascia alquanto perplessi stante il fatto che una circolare non può disattendere una disposizione di legge (che stabilisce, ammettiamo pure solo in sede di conguaglio, il 50%). Nelle annotazioni del CUD dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione cosicché, in sede di dichiarazione dei redditi, possano eventualmente essere apportate le opportune rettifiche di imposta a debito o a credito: con la conseguenza che, anche chi non sarebbe tenuto a presentarla, potrebbe esservi obbligato per regolarizzare tale situazione. La vicenda, tra la telenovela ed il grottesco, grava i sostituti d’imposta di ulteriori adempimenti, magari inutili se poi la revisione della disciplina fiscale degli autoveicoli non ottiene l’autorizzazione della UE e quindi resta il coefficiente del 50%.Sulla base di quanto sopra esposto, infatti, i sostituti d’imposta – anche tralasciando la restituzione in corso d’anno delle maggiori trattenute effettuate nei primi tre mesi dell’anno – dovrebbero dal corrente mese di aprile utilizzare il coefficiente del 30% salvo poi, in sede di conguaglio, utilizzare il 50% ovvero il 30% per tutto l’anno a seconda delle eventuali disposizioni legislative nel frattempo emanate. Segnaliamo, però, che l’eventuale scelta di continuare ad utilizzare il coefficiente del 50% non potrà essere contestato da istituti previdenziali o dall’agenzia delle entrate – ai quali si versano somme anticipatamente – ma solo dai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, i quali poi – se nulla muta – avranno, in compenso, un minor conguaglio fiscale a fine anno.
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