circolare 79.2007

L’Inps chiarisce in modo definitivo – con la circolare n. 56 del 9.3.2007 – le modalità applicative del disposto dell’art. 1 comma 797 della Legge Finanziaria 2007, relativo al superamento del salario convenzionale nelle cooperative sociali. In precedenza (si veda la circolare Unicaf-Caf Nord del n. 46/2007) l’istituto, con la consueta circolare di inizio d’anno – n. 34 del 6 febbraio 2007- relativa alla determinazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera e all’aggiornamento dei valori dei salari convenzionali per il calcolo delle contribuzioni, nel rimandare ad una successiva circolare la definizione delle istruzioni per l’avvio nelle cooperative sociali del superamento del salario convenzionale, aveva consentito alle cooperative, nelle more della stessa, di fare riferimento “per l’assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori soci delle cooperative sociali, a quanto stabilito in materia con circolare n. 18 del 08.02.2006”, cioè a continuare a versare sugli imponibili convenzionali in essere. Come noto, il comma 787 della Finanziaria 2007 contiene le norme per il progressivo superamento del salario convenzionale per i soci lavoratori delle – cooperative sociali di tipo a), operanti in territori in cui sono stati definiti con decreti i valori dello stesso,- cooperative che esplicano l’attività nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, – altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati , ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Ai contenuti prescrittivi della Legge finanziaria l’Istituto affianca quale riferimento normativo dell’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei dipendenti da impresa la legge n. 142 del 2001, compiendo una “forzatura normativa”.L’art. 4 della legge 142/2001, infatti, fa esplicito riferimento solo alle cooperative DPR 602/70 per quanto riguarda il superamento del salario convenzionale, nulla dicendo a proposito di altre tipologie di cooperative per le quali erano in vigore, come per quelle sociali, imponibili convenzionali per il versamento dei contributi.D’altro canto l’Istituto non richiama l’accordo tra Associazioni cooperative e Organizzazioni sindacali che ha avviato questo processo.Le nuove modalità di definizione degli importi della retribuzione giornaliera imponibile riguardano tutte le forme assicurative e previdenziali a cui sono assoggettati i lavoratori soci delle suddette cooperative, senza distinzione fra contribuzione Ivs e contribuzioni cosiddette “minori”. L’Inps dettaglia in modo puntuale le modalità di calcolo dei nuovi imponibili.Viene innanzitutto chiarito che la retribuzione giornaliera imponibile da assoggettare agli aumenti percentuali previsti è quella fissata dai decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 35 del TUAF, nel rispetto da quanto stabilito dal D.M. 22/09/2000.Come noto tale ultimo decreto prevede che l’imponibile medio giornaliero dei lavoratori soci sia determinato in una soglia tale da garantire una copertura assicurativa pari a 52 settimane: il valore previsto per il 2007, per effetto dell’indice di adeguamento pari al 2%, è di € 29,08, fatti salvi gli imponibili giornalieri più elevati, previsti dai decreti ministeriali per le singole provincie. Per le cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati , ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale gli aumenti percentuali dovranno essere calcolati prendendo a base le retribuzioni giornaliere fissate dai decreti ministeriali che le riguardano. La base imponibile dovrà comunque essere rapportata ad un periodo di occupazione media mensile non inferiore alle 26 giornate. L’Istituto affronta successivamente l’aspetto più rilevante per le cooperative, e cioè le modalità di calcolo degli aumenti della retribuzione giornaliera imponibile.Come da noi auspicato, pur in presenza di un testo della legge finanziaria che lasciava presagire modalità diverse e per certi versi estremamente complessi da gestire, viene sostanzialmente mutuato il meccanismo già applicato – per effetto del D. Lgs 423/2001 – in occasione del superamento del salario convenzionale previsto per le cooperative Dpr 602/70. Dopo avere ricordato che “il calcolo degli aumenti della retribuzione giornaliera si effettua sulla differenza esistente tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile ed il corrispondente minimo contrattuale giornaliero di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389” in base alle seguenti percentuali: 30% per l’anno 2007; 60% per l’anno 2008; 100% per cento l’anno 2009l’Inps indica il minimo contrattuale giornaliero come quello riferito agli elementi retributivi – desumibili dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine – dati da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), nel contratto nazionale delle cooperative sociali tutti riuniti nella voce Minimo contrattuale conglobato.Alcuni commentatori hanno affermato che il minimo contrattuale giornaliero vada adeguato, qualora inferiore, al minimo di cui all’art 1 comma 1 della legge 389/1989 (nel caso del CCNL coop sociali riguarderebbe i livelli 1°-2°-3°), applicando in sostanza il meccanismo già verificato per il superamento del Dpr 602: tale affermazione non ci trova concordi poiché il testo del D.Lgs 423/2001 sul Dpr 602, all’art. 3 comma 3 citava espressamente tale obbligo, qui invece non previsto e non richiamato dalla circolare Inps.Vengono così escluse dalla determinazione della base di calcolo non solo voci retributive quali straordinari, maggiorazioni varie, premi individuali, ma anche indennità contrattualmente previste per particolari mansioni o livelli categoriali (si pensi alle indennità di mansioni previste per alcuni profili dei livelli 5°-6°-8°-9°-10° del CCNL cooperative sociali). La percentuale di aumento va sommata alla retribuzione giornaliera imponibile già stabilita dai citati decreti ministeriali. Lo schema riepilogativo del calcolo è il seguente 1Minimo contrattuale giornaliero – Retribuzione giornaliera imponibile ex DM = differenza retr.va230% della differenza retributiva di cui al punto 1 (anno 2007)3Retribuzione giornaliera imponibile ex DM + 30% differenza retributiva =Retribuzione giornaliera imponibile adeguata ex art. 1 , comma 787 (anno 2007)Anche se non è chiarito in modo esplicito si può ritenere che, come già per il Dpr 602, la retribuzione da prendere a riferimento sia quella in vigore all’1-1-2007. Come stabilito dalla finanziaria con efficacia retroattiva, chiarendo posizioni difformi sostenute dalle sedi territoriali dell’Inps, le contribuzioni versate nei periodi precedenti il 2007 su retribuzioni superiori a quelle convenzionali ex DM restano acquisite alle gestioni previdenziali, ed è facoltà delle cooperative interessate continuare a versare, negli anni 2007, 2008 e 2009, i contributi assicurativi e previdenziali sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori soci, purché tali retribuzioni non siano inferiori all’imponibile convenzionale, incrementato degli aumenti percentuali previsti dallo stesso art. 1, comma 787. Chiarendo un altro punto particolarmente rilevante per le cooperative interessate, la circolare precisa che con effetto dal 1° gennaio 2010, le stesse saranno tenute ad assolvere gli obblighi contributivi nel rispetto della retribuzione contrattuale, come definita dall’art. 1 co. 1, legge n. 389/89.Quindi è solo da quel momento che entreranno nella retribuzione imponibile ai fini contributivi gli importi relativi a mensilità aggiuntive, premi ed indennità individuali/contrattuali, straordinari, maggiorazioni varie, premi da livelli integrativi di contrattazione ecc. L’Inps, come anticipato dalla circolare n. 34/2007 fornisce infine le istruzioni operative per la regolarizzazione del versamento dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo qualora le cooperative non abbiano potuto tenere conto delle nuove disposizioni. Esse potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.3.1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento (quindi entro il 16 giugno), senza aggravio di oneri aggiuntivi e, ove essa dia luogo al versamento di differenze contributive, ciò comporta l’applicazione sulle somme dovute a tale titolo degli interessi al tasso legale (attualmente 2,5% annuo). Per la regolarizzazione si rammentano le consuete istruzioni: Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;- in un rigo in bianco, con codice “Q900”, si esporranno complessivamente gli interessi legali sulle differenze contributive dovute per ciascun mese interessato alla regolarizzazione (quindi con calcolo degli interessi dal giorno 17 del mese successivo ad ogni periodo di paga regolarizzato). Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Ai fini della compilazione del modello Emens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:- si riporteranno gli imponibili non assoggettati a contribuzione nei mesi precedenti nella voce “imponibile” dell’Emens del mese in cui viene effettuata.

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