circolare 73.2007

Sempre più frequentemente vediamo, vicino alle scuole, anziani dediti alla sorveglianza per la sicurezza dei bambini. Sicurezza intesa sia come aiuto agli stessi nell’attraversamento della strada, sia come azione diretta ad impedire eventuali molestie sia all’entrata che all’uscita dalla scuola e, a volte, anche all’interno dei mezzi di trasporto.L’Inail con la nota del 01/03/2007, n. prot. 60010.01/03/2007.0002491 comunica che quando tale attività viene effettuata da anziani occupati direttamente dai Comuni, sussiste non solo il requisito oggettivo (in analogia con l’attività del vigile urbano che controlla, a piedi, il traffico o l’ordine in genere) ma anche quello soggettivo della dipendenza ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo.Tale attività, pertanto deve essere ricondotta alla voce di tariffa 0723 della Gestione “Altre Attività”, alla quale corrisponde un tasso pari al 12 per mille.Quanto alla base imponibile per il calcolo del premio di assicurazione il Comune dovrà fare riferimento alla retribuzione effettiva costituita dai compensi percepiti dagli anziani. Nel caso in cui lo svolgimento dell’attività in parola venga attuato in base a specifiche convenzioni stipulate dagli stessi Comuni con associazioni di promozione sociale e con organizzazioni di volontariato, i «vigilanti» sono lavoratori volontari che – in assenza della retribuzione e di un rapporto di lavoro dipendente – non presentano il requisito soggettivo richiesto ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo. Essi saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell’attività stessa per la responsabilità civile verso terzi con polizze numeriche o collettive con compagnie di assicurazione private.

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