Come di consueto, in prossimità della scadenza del 15 marzo 2007 l’Inps, con circolare n. 47 del 5-3-2007 ha emanato le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2007.Fortunatamente – considerato che siamo ormai a ridosso della scadenza – la circolare non riporta novità rispetto allo scorso anno, ma si rammentano semplicemente le istruzioni analitiche per la compilazione della Parte C, sezione 1 e 2, rimasta invariata rispetto al 2006. Poiché lo scorso anno, in cui per la prima volta il mod. CUD era stato modificato a seguito dell’introduzione delle denunce EMENS, erano sorti alcuni dubbi sulla compilazione dei relativi campi, riportiamo di seguito unicamente le relative istruzioni Parte C, punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS – si barrerà la casella “tutti” (punto 10), se per tutti i mesi dell’anno 2006 è stata presentata la denuncia EMENS; si precisa che non si tratta del mese in cui è stata trasmessa la denuncia del lavoratore ma del mese riportato nell’elemento contenuto nell’elemento , cui si riferisce la ovvero la ;- si barreranno (in alternativa) le caselle dei mesi (punto 11) per i quali non è stata presentata la denuncia EMENS, ad esempio per assunzioni, cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell’anno ovvero per i lavoratori intermittenti .Tali informazioni rappresentano una parte importante della certificazione, in quanto, come all’inizio menzionato, la stessa può essere presentata dal lavoratore all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali. L’INPS che riceve copia della certificazione CUD può così risalire ai dati utili, per il calcolo delle presentazioni, ricavandoli dalle denunce EMENS consegnate dal datore di lavoro per i mesi segnalati nella certificazione CUD. Parte C, punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS: deve essere indicato, al punto 16 “tutti” oppure, al punto 17 “tutti con l’esclusione di”. La compilazione di questo campo riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMENS. La casella del punto 16 dovrà essere barrata qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del 2006, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica.Al riguardo valgono le considerazioni svolte per i lavoratori subordinati. A titolo d’esempio, nel caso di un collaboratore che è stato retribuito trimestralmente e la cui denuncia EMENS è stata presentata solo in quattro mesi dell’anno, dovranno essere barrate le caselle relative ai rimanenti otto mesi. Nel caso degli operai agricoli – anche ex L. 240/84 – l’Istituto rammenta infine che il datore di lavoro è esonerato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali, in quanto già dichiarati con le denunce DMAG.La circolare richiama anche l’obbligo di compilazione dell’EMens per gli Oti delle cooperative ex L 240. La questione fino ad oggi è stata controversa in quanto l’Istituto aveva emanato due circolari contraddittorie. La circolare n. 47 confermerebbe quindi alcune notizie avute da sedi provinciali Inps.
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