La circolare Inps n. 43 del 21-2-2007 fornisce le istruzioni per l’estensione, dall’1-1-2007, agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia previste dall’articolo 1, comma 773, della Finanziaria 2007.Nel caso in oggetto le istruzioni fornite integrano le disposizioni generali in materia di indennità di malattia.La circolare contiene fin dall’inizio alcune precisazioni molto importanti e per nulla scontate.La prestazione di malattia è estesa a tutti gli apprendisti:• operanti in qualsiasi settore di attività (ricordiamo che in via generale non beneficiano della prestazione gli impiegati dei settori industria, agricoltura, credito…)• sia assunti con contratto professionalizzante ai sensi del Dlgs 276/2003 sia soggetti alla disciplina della Legge 196/1997 (letteralmente la Finanziaria aveva previsto l’estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del d.lgs. 276/03).La nuova tutela riguarda esclusivamente le malattie insorte a partire dall’1-1-2007. A questo proposito si può ritenere, la circolare non ne parla, che siano escluse anche ricadute di malattie avvenute fino al 31-12-2006, avvenute dal 2007. Ovviamente gli apprendisti sono soggetti, come tutti i lavoratori che beneficiano della prestazione:• all’onere di presentare o inviare all’INPS oltre che al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante• ai controlli da parte dell’Istituto volti ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. L’Istituto non ha previsto, almeno per il momento, un regime transitorio per le malattie insorte dall’1-1-2007 alla data di emanazione della circolare. La consegna del certificato nei termini citati ad oggi è quindi una condizione necessaria per ottenere la prestazione. Rimane quindi l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie (già in precedenza il datore di lavoro poteva chiedere i relativi controlli). La copia del certificato da consegnare all’Inps dovrà contenere l’esatto e completo indirizzo di reperibilità. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicare all’Inps oltre che al datore di lavoro. Il rapporto di apprendistato è considerato “a tempo indeterminato – con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento”. Si applica quindi la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.La corresponsione dell’indennità di malattia comporta anche il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa prevista per la generalità dei lavoratori subordinati. I datori di lavoro anticiperanno l’indennità di malattia mensilmente e la porranno a conguaglio insieme quella anticipata agli altri lavoratori (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2). La circolare non prevede disposizioni per il settore agricolo. Riteniamo che in questo caso, in attesa dell’avvio delle procedure per mettere a conguaglio le prestazioni sul Dmag, dovrà essere l’apprendista a presentare all’Inps la domanda di indennità come per la generalità dei lavoratori. Un aspetto importante riguarda la connessione della nuova disciplina con le norme contrattuali, in attesa che i Ccnl si adeguino.In linea generale riteniamo che la quota a carico dell’Istituto debba essere posta in deduzione dal trattamento contrattuale. Riportiamo di seguito alcune previsioni contrattuali. cooperative sociali – distribuzione cooperativa – edili: trattamento uguale a quello dei lavoratori qualificati cooperative e consorzi agricoli – cooperative di trasformazione: 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi annui
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