circolare 65.2007

Il Ministero dell’Interno, con direttiva del 20/02/2007, ha disposto che il lavoratore extracomunitario che fa il suo primo ingresso in Italia, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può essere regolarmente coinvolto sull’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale. La posizione prende atto dei lunghissimi tempi necessari per il rilascio del permesso di soggiorno, come già avvenuto per i lavoratori extracomunitari in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, per i quali il Ministero dell’Interno con Direttiva del 5/8/2006 e successivamente con circolare n. 1 del 9/2/2007 (Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione) consentiva l’assunzione se in possesso della ricevuta dell’assicurata attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La nuova posizione, in deroga alle previsioni del Testo Unico sull’Immigrazione, parte dal presupposto che il lavoratore extracomunitario sia regolarmente entrato in Italia sulla base del rilascio di un nulla osta al lavoro, sentito il Questore, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione e si potrà concretizzare a condizione che:• abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;• abbia sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;• sia in possesso di copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;• sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.

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