circolare 19.2007

La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha introdotto un nuovo obbligo a carico dei soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicazione dell’IVA nei confronti degli esportatori abituali ed ha altresì previsto rilevanti sanzioni per i soggetti che non adempiono a tale obbligo.L’obbligo consiste nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute da parte degli esportatori abituali.Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta. MODELLO Come già illustrato nella precedente circolare UNICAF n. 27/2005, il modello di comunicazione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it) ed in esso vanno indicati:• nel frontespizio: – l’anno e il mese in cui le dichiarazioni d’intento sono state ricevute; – i dati anagrafici del soggetto che ha ricevuto le dichiarazioni d’intento e del rappresentante,  se trattasi di soggetto diverso da persona fisica; – i dati dell’ intermediario abilitato che ha eventualmente assunto l’impegno alla presentazione  telematica della comunicazione; • nel quadro DI: – il numero progressivo che il soggetto tenuto alla comunicazione ha assegnato alla  dichiarazione d’intento ricevuta; – il numero progressivo che l’esportatore abituale ha assegnato alla dichiarazione d’intento emessa; – i dati identificativi dell’esportatore abituale; – l’indicazione che la dichiarazione d’intento si riferisce, alternativamente: ad una sola  operazione, per l’importo indicato; ad una o più operazioni, fino a concorrenza dell’importo indicato; alle operazioni comprese in un determinato periodo (che comunque non può eccedere l’anno solare). Si ricorda che la prova della comunicazione è data dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa.Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. SANZIONI In base alle nuove norme introdotte dalla Finanziaria 2005 (art. 1, commi 38 1-385) ed ai successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolari n. 10/E del 16 marzo 2005 e n. 41/E del 26 settembre 2005, il cedente/prestatore che non adempia (o non adempia correttamente) la predetta comunicazione, incorre nell’applicazione di sanzioni amministrative, nonché nell’eventuale responsabilità solidale con il cliente esportatore abituale, per l’imposta evasa correlata ad una dichiarazione d’intento infedele.In particolare, si profila il seguente, pesantissimo, sistema sanzionatorio nei confronti del cedente/prestatore tenuto alla suddetta comunicazione:  nell’ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute e contemporanea presenza di operazioni senza addebito d’imposta cx art. 8, lett. c), D.P.R. 633/1972, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma 4-bis, dell’art. 7, del decreto legislativo 471/1997, ossia la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.Questa ipotesi vale sia nel caso in cui la dichiarazione emessa dall’esportatore abituale sia corretta, sia nel caso in cui tale dichiarazione sia infedele. Nel caso in cui la dichiarazione d’intento emessa dall’esportatore abituale sia infedele, la violazione consistente nell’omissione, incompletezza o inesattezza della comunicazione comporta, oltre alle sanzioni sopra citate, anche la responsabilità del cedente/prestatore in solido con il cliente esportatore abituale, qualora vi sia “imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta”, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 384, Legge n. 311/2004.Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per imposta evasa deve intendersi “l ‘ammontare dell‘imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile” , se, quindi, la dichiarazione di intento è stata rilasciata da un soggetto che non ne aveva titolo (per inesistenza dello status di esportatore abituale, ovvero per superamento del plafond). Pertanto, il cedente/prestatore risponderà per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi che sono stati effettuate senza addebito d’imposta oltre il plafond disponibile, comunicato con la dichiarazione di intento infedele.In ogni caso, occorre ribadire che la solidarietà passiva del cedente/prestatore, posta a garanzia dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento, subentra solamente quando il cedente/prestatore ometta di inviare la comunicazione o la invii con dati incompleti o inesatti, come peraltro confermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.41/2005. Per contro, nel caso in cui la dichiarazione d’intento emessa dall’esportatore abituale sia corretta (ossia, corrisponda all’effettivo plafond spendibile), la violazione di omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte del cedente/prestatore non dà luogo alla responsabilità solidale di quest’ultimo, in quanto non sussiste “imposta evasa” correlata ad un irregolare utilizzo del plafond e quindi, non si rende necessario procedere ad alcun recupero d’imposta.  nell’ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d’imposta ex art. 8, lett. c), D.P.R. 633/1972, non si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, prevista dall’art. 7, Co. 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, bensì la sanzione da € 258 a € 2.065, prevista dall’art. 11, Co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997, come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/2005.Infatti, anche nell’ipotesi di assenza di operazioni senza addebito d’imposta, l’inadempimento commesso dal cedente/prestatore costituisce una violazione formale e non una violazione meramente formale, risultando pertanto sanzionato in misura fissa, al fine di contrastare fenomeni evasivi collegati all’illegittimo utilizzo del plafond,Ovviamente, in tale circostanza, stante l’assenza di forniture in sospensione d’imposta e quindi l’assenza di evasione d’imposta, non opera la responsabilità solidale in capo al cedente/prestatore. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2005 viene chiarito che la nozione di trasmissione con dati incompleti o inesatti attiene alla difformità della comunicazione rispetto alla dichiarazione di intento ricevuta. Si segnala, inoltre, che le sanzioni sopra citate possono essere oggetto di ravvedimento operoso, e la regolarizzazione si perfeziona mediante l’invio della comunicazione, se omessa, oppure mediante il suo invio corretto, se inviata precedentemente incompleta o inesatta, e mediante il contestuale versamento della sanzione ridotta ad un quinto del minimo, entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore (art. 13, Co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997).La comunicazione errata può quindi essere ritrasmessa, ma l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito come debba essere formalmente identificata la sua natura integrativa, mancando un campo a questo riguardo nel modello di comunicazione. Infatti, esiste solamente il campo riservato alla comunicazione “correttiva nei termini”, ossia alla comunicazione ripresentata entro il termine ordinario di scadenza. Le nuove sanzioni sopra indicate si aggiungono a quella già prevista dall’art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO Il comma 384, dell’art. 1, della Finanziaria 2005, estende la responsabilità per il pagamento dell’imposta evasa a “chiunque” ometta di inviare o invii con dati incompleti o inesatti, entro i termini previsti, la comunicazione contenente i dati delle dichiarazioni d’intento.Tuttavia, il soggetto tenuto alla comunicazione è esclusivamente il cedente/prestatore che riceve le dichiarazioni d’intento; soltanto questi, pertanto, può essere chiamato a rispondere in solido con il cliente dell’imposta da quest’ultimo evasa nel caso in cui sia inadempiente all’obbligo di comunicazione.Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le sopra citate circolari, la previsione della “responsabilità in solido a “chiunque ometta di inviare” non può, quindi, essere estesa anche all’intermediario abilitato che ometta la comunicazione, atteso che su di esso non grava in maniera diretta l’obbligo di comunicazione”.

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