La Legge n.286 del 24 novembre 2006 (di conversione del decreto fiscale n.262 del 3/10/2006, collegato alla manovra finanziaria per il 2007) ha modificato l’art.34 del DPR n.633/72 che regolamenta il regime speciale IVA in agricoltura. In particolare è stato modificato il regime degli agricoltori cosiddetti “esonerati” di cui al comma 6 del predetto art.34.Gli imprenditori agricoli cosiddetti “esonerati”, in quanto non tenuti a obblighi di liquidazione, versamento e dichiarazione, sono considerati tali in funzione del volume d’affari annuo.Il tetto per rientrare nel regime di esonero è stato elevato da € 2.528,28 a € 7.000,00, con eliminazioni di tetti diversificati per chi opera in comuni montani con meno di mille abitanti. Pertanto, l’unico criterio per essere considerati “esonerati” è quello di non aver superato nell’anno precedente il volume d’affari di € 7.000,00 (il 2006 sarà il primo anno di riferimento ai fini dell’identificazione degli esonerati per l’anno 2007).Si ricorda (rimandando per un commento dettagliato alla ns.circolare n.19.2006) che gli obblighi di fatturazione, con le percentuali di compensazione agricole invece che con le ordinarie aliquote IVA, sono accollati all’acquirente dei beni e servizi di tali imprenditori: gli “esonerati” devono solo numerare e conservare i documenti (la nota” autofattura agricola”) ricevuti dagli acquirenti. Il regime cessa dall’anno successivo a quello di superamento dei limiti di volume d’affari predetti. Il regime di “esonero” è rinunciabile, per opzione. FINANZIARIA PER IL 2007 La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Finanziaria 2007) è intervenuta in modo articolato sul settore agricolo.Gli interventi si possono sintetizzare come segue:- proroghe di agevolazioni varie (aliquota Irap ridotta in agricoltura, agevolazioni per l’arrotondamento e formazione della proprietà contadina, esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle produzioni in serra);- introduzione della tassazione opzionale fondiaria delle società “commerciali” (snc-sas-srl-coop), escluse le sole spa;- equiparazione all’impresa agricola di snc-sas-srl che manipolano, trasformano, valorizzano, commercializzano prodotti agricoli dei propri soci imprenditori agricoli; – modifiche alla disciplina IAP (mantenimento della qualifica personale a chi “presta” la qualifica alla società);- agevolazioni varie per commercio estero, certificazioni qualità, convenzioni dirette con enti pubblici;- aumento dei limiti per la vendita diretta senza applicazione della disciplina del commercio;- inquadramento tra le attività connesse della produzione e cessione di energia elettrica e calorica, proveniente da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche e dei carburanti ottenute in prevalenza dal fondo, con produzioni vegetali dell’impresa agricola;- credito d’imposta per investimenti nelle zone svantaggiate;- altre. Proroghe I produttori agricoli, potranno applicare l’aliquota Irap ridotta pari all’1,9%, anche per l’anno 2006, mentre per l’esercizio 2007, lo stesso comma dispone che l’aliquota è fissata al 3,75%. Si deve intendere che tale proroga valga anche per gli esercizi “a cavallo” in corso al 1/1/2007, nonostante neppure in questa finanziaria sia stata modificata la formulazione che letteralmente aveva creato qualche dubbio in proposito. Pertanto le società che hanno l’esercizio in corso al 1/1/2007 applicheranno l’aliquota ridotta per l’esercizio stesso, al fine di avere un numero di esercizi con aliquota ridotta corrispondente ai contribuenti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare.Si ricorda che l’aliquota ridotta è applicabile nelle modalità prescritte per i produttori agricoli a tutte le attività agricole di coltivazione del fondo, silvicoltura e di allevamento di animali ed a quelle connesse, ad esclusione di quelle non inquadrabili oggettivamente come tali (per esempio, le attività di agriturismo). Il c.392, proroga fino al 31 dicembre 2007 l’applicazione delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina: si tratta in particolare dell’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa pari attualmente ad € 168,00 e l’imposta catastale nella misura dell’1%, per l’acquisto di fondi rustici da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (IAP). Si ricorda che l’agevolazione si applica anche alle cooperative, in quanto abbiano il requisito di IAP. Infine, si segnala l’ennesima proroga per l’applicazione delle agevolazioni concesse alle imprese che esercitano l’attività di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari a tutto il 2007. AcciseIl c.394, lett. h), ha prorogato l’esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni orticole, floricole e vivaistiche sotto serra, per tutto l’anno 2007, indipendentemente dal tipo di coltivazione esercitata. Tassazione fondiaria delle società commerciali Con il c.1093 della Finanziaria 2007 è stata introdotta, per opzione, la tassazione fondiaria (cioè su base catastale e non in funzione del reddito effettivo prodotto) del reddito realizzato dalle società di persone, a responsabilità limitata e cooperative, escluse le società per azioni, a condizione che svolgano “esclusivamente” le attività agricole.La tassazione su base fondiaria, che si ottiene dichiarando il reddito agrario dei terreni condotti, quindi un reddito predeterminato, ignorando le risultanze effettive di bilancio, potrebbe costituire una modalità di tassazione importante per società che a bilancio, pagano le imposte su utili d’esercizio nonché sui costi indeducibili. CONDIZIONI – Possono avvalersi della tassazione fondiaria le società commerciali indicate che rispettano le disposizioni contenute nell’art. 2, del D.Lgs. n. 99/04 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/05) che consistono:1) nell’introduzione nella denominazione o ragione sociale della definizione di “società agricola”2) nella previsione statutaria, come oggetto sociale esclusivo, dell’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c..Non sembrerebbe, almeno formalmente, richiesta anche la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).Per le cooperative agricole di conferimento, cioè per le cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione, commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, si pone il dubbio secondo il quale il richiamo all’art.2135 c.c. presupporrebbe lo svolgimento delle attività agricole cd.”di base” insieme a quelle cd.”connesse”. In realtà il tenore letterale di riferimento alle “attività agricole “ di cui all’art.2135 c.c. farebbe propendere per una loro inclusione tra le società che possono usufruire del predetto regime (anche se con problemi applicativi e di convenienza di cui si dirà).Tale tesi sembrerebbe rafforzata dall’esclusione che viene fatta delle cooperative nel successivo comma 1094, dove tra le società di trasformazione che possono usufruire di una tassazione forfetaria, sono escluse le cooperative che invece vengono ricomprese tra le beneficiarie della tassazione fondiaria. CARATTERISTICHE – In attesa del decreto ministeriale che dovrebbe fornire elementi fondamentali di valutazione sulla convenienza del nuovo regime, si evidenziano comunque alcune osservazioni. Per le imprese di nuova costituzione non si pongono altri problemi se non valutare la convenienza della tassazione fondiaria rispetto a quella ordinaria. Per le imprese esistenti, oltre alla predetta valutazione, andrà verificata l’applicabilità della norma (art.86 TUIR) che prevede la tassazione dei plusvalori emergenti dai beni dell’impresa, per effetto del cambio di regime: è evidente che se il cambio di regime (che comporta una tassazione forfetaria nell’ambito del reddito agrario e non più nel reddito d’impresa) venisse interpretato (come qualcuno teme) come destinazione a finalità estranee all’impresa, l’impatto del cambio potrebbe essere eccessivamente oneroso, con obbligo di tassazione delle plusvalenze latenti nei beni d’impresa. In realtà ciò non dovrebbe verificarsi in quanto il reddito delle società “commerciali”, per quanto determinato con criteri forfetari, dovrebbe essere inquadrato comunque come reddito d’impresa. Per le cooperative che conducono direttamente terreni la valutazione di convenienza dovrebbe essere fatta confrontando le imposte potenziali sul reddito imponibile effettivo, compresa l’eventuale tassazione del 20% dell’utile di bilancio con il reddito agrario da dichiarare. Per le cooperative di conferimento di prodotti agricoli l’applicazione della tassazione fondiaria parrebbe risultare di fatto inapplicabile, per l’assenza di terreni direttamente condotti dalla coop oltre che scarsamente conveniente per la presenza dell’agevolazione dell’art.10 del DPR n.601/73 che sostanzialmente annulla la tassazione su base bilancistica. Società di trasformazione Il c.1094, ha introdotto un’ulteriore novità sul tema della tassazione delle società di persone ed a responsabilità limitata, escluse le società per azioni e le cooperative, costituite da imprenditori agricoli e destinate ad operare nel comparto della manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.La disposizione, infatti, introduce una determinazione forfetaria del reddito pari al 25%, da calcolare sui ricavi realizzati, in luogo dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, limitatamente a quelle società costituite da imprenditori agricoli, presumibilmente come individuati dall’art. 1, del D.Lgs. n. 228/01, e non necessariamente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), che esercitano “in via esclusiva” le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.La formulazione, peraltro ancora troppo sintetica, richiede l’obbligo di ottenere i prodotti da manipolare e trasformare “esclusivamente” dai soci.Il coefficiente di redditività indicato e pari al 25%, deve essere calcolato sull’ammontare complessivo dei “ricavi”il riferimento, trattandosi di norma fiscale, si deve intendere ai ricavi come individuati dagli artt. 57 ed 85 del Tuir compreso, pertanto, il valore normale dei beni destinati all’autoconsumo o utilizzo personale dell’imprenditore.La norma inoltre equipara dal punto di vista civilistico le predette società all’impresa agricola di cui all’art.2135 c.c., analogamente a quanto fatto dall’art.1, c.2 del D.Lgs n.228/2001. Di fatto tale norma consente la costituzione di società di persone o srl con una missione “ibrida”, insieme capitalistica e mutualistica, dove si fa ancora fatica a intravedere una reale convenienza alla costituzione, se non in casi di compagini sociali estremamente ridotte (uno o due soci), con redditività elevata, a cui il modello cooperativo (che richiede minimo tre soci) non si adatti. Qualifica IAP sia alla società che all’amministratore (o socio) Il c.1096 ha abrogato il secondo periodo, del co. 4-bis, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 99/04, che disponeva un limite all’applicazione delle agevolazioni citate a carico del soggetto qualificabile Iap, quando le stesse fossero state richieste dalla società. L’abrogazione è particolarmente importante in quanto apre la strada agli amministratori o soci di società che, non volendosi spossessare personalmente della qualifica IAP, di fatto non consentivano alle società di cui sono soci o amministratori di acquisire la qualifica di IAP: sarà pertanto possibile conseguire le agevolazioni IAP sia per il socio o amministratore sia per la società. Crediti d’imposta Il c.289 ha introdotto la possibilità, per gli imprenditori appartenenti al comparto agricolo e agroalimentare, di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel triennio 2007/2009, per l’ottenimento della certificazione o dell’attestazione obbligatoria di qualità, di cui al regolamento (Ce) n. 2092/91, anche se l’impresa è costituita nella forma di consorzio o di società cooperativa.Un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze deve definire le modalità di accesso al bonus, nel limite di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni inseriti nel triennio indicato. Il c.1075 dispone un credito d’imposta a favore degli imprenditori agricoli, per l’intero periodo 2007/2013, da calcolare sul valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive inserite nelle aree svantaggiate, ammissibili alle deroghe, di cui dal par. 3, dell’art. 87, del Trattato che ha istituito la Comunità europea.Tale norma, che ci si attendeva estesa a tutto il territorio nazionale, pare invece destinata esclusivamente alle sole strutture produttive collocate nelle aree svantaggiate delle regioni del Centro-Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).L’agevolazione, spetta agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento degli animali e le attività connesse, anche in forma di soggetti collettivi, come le società cooperative, richiamate dal citato D.Lgs. n. 228/01. Detassazione per la promozione e l’internazionalizzazione Il c.1088 prevede per le Imprese agricole e agro-alimentari, anche in forma cooperativa, un’agevolazione per il triennio 2007-2008-2009 per gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri in forma alternativamente di: a1) detassazione del 25% del valore eccedente gli stessi investimenti fatti nel triennio precedente (o nel minor periodo di “vita”);a2) detassazione aumentata al 35% del valore se gli investimenti sono fatti da consorzi o raggruppamenti;a3) detassazione aumentata al 50% del valore se gli investimenti sono fatti su prodotti ad indicazione geografica o prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o di contratti quadro, come regolati dal D.Lgs n.102/2005;b) credito d’imposta (valido solo per imprese agricole di cui all’art.1 del D.Lgs n.228/2001, comprese quindi le coop agricole) pari 1/3 del beneficio delle lettere precedenti (quindi 1/3 del 25-35-50%) dell’investimento eccedenti la media del triennio precedente. E’ previsto un apposito decreto ministeriale applicativo di tale agevolazione.L’effettività delle spese sostenute deve essere attestata dal presidente del Collegio Sindacale, se nominato, o in mancanza da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o di quello dei consulenti del lavoro o dei responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf). Convenzioni in deroga Il c. 1067, conferma poi la possibilità per la Pubblica Amministrazione di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, in deroga alle norme che obbligano il ricorso a gara d’appalto: le convenzioni potranno essere stipulate per un importo annuo non superiore a 50 mila euro, nel caso di imprenditori singoli e a 300 mila euro, nel caso di imprenditori in forma associata.Produzione e cessione di energia Le attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica, di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e dei carburanti ottenuti dalle produzioni vegetali (c.369), provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici, anch’essi derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, se effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse, ai sensi del co. 3, dell’art. 2135 c.c. e sono produttive di reddito agrario.Le attività, devono essere esercitate da imprenditori agricoli, di cui all’art. 1, del D.Lgs. n. 228/01.In attesa dell’emanazione del decreto, che individua i prodotti da tassare su base catastale, per il biennio 2006/2007, ed in assenza dell’indicazione in detto decreto di questo tipo di attività, la tassazione non potrà che avvenire, sempre nel rispetto della prevalenza, con l’applicazione delle disposizioni indicate nel co. 3, dall’art. 56-bis del Tuir e con l’applicazione di un coefficiente forfetario di redditività, pari al 25%.E’ evidente che le cooperative che vengono tassate in base al bilancio, salvo quelle che eventualmente dovessero optare per la tassazione su base catastale di cui si è detto sopra, andranno in base al bilancio: naturalmente l’oggetto sociale dovrà essere adeguato e si tratterà di capire quanto dell’attività agricola svolta dalle cooperative potrà essere proficuamente convertita in attività di produzione di energia. Commercio e convenzioni Il c.1064 modifica l’ottavo comma, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 228/01, disponendo l’innalzamento dei valori indicati, per l’esercizio del commercio di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende di imprenditori agricoli, in deroga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 (meglio nota come “Riforma Bersani”).La modifica introdotta, pertanto, dispone che le regole del “commercio” (necessità di licenza commerciale in luogo dell’autorizzazione per produttori agricoli) si applicano soltanto se la vendita di prodotti “non” provenienti dalle proprie aziende nell’anno solare antecedente supera i 160 mila euro per le imprese individuali e i 4 milioni di euro per le società.Il c.1065 prevede un decreto ministeriale per la promozione dei mercati di imprenditori agricoli a vendita diretta, con previsione di requisiti uniformi, standard, modalità di vendita e trasparenza dei prezzi e condizioni per usufruire degli interventi in materia.
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