circolare 57.2007

Il Ministero del lavoro, con la nota del 13/02/2007, rispondendo ad un interpello (n. 11/2007) del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Piacenza, di scarso interesse per il caso specifico, in ordine all’eventuale ammissibilità, pur dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto per gli autisti e personale addetto alle scorte tecniche” di cui al D.M. 18 luglio 1997 coglie l’occasione per un’affermazione di tipo generale. Dalla interpretazione letterale e sistematica dell’art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 – afferma il ministero – risulta chiara la natura esaustiva dell’elencazione delle prestazioni, dei rapporti e delle attività di collaborazione escluse dalla obbligatoria riconducibilità ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.Rammentando la gerarchia delle fonti, relativamente al caso specifico conclude, quindi, che è inammissibile, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto da parte di autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche, pur se previsto da un decreto ministeriale, che però ha carattere regolamentare e non è fonte primaria di legge.

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