circolare 56.2007

Il Ministero del lavoro, con la nota del 13/02/2007, rispondendo ad un interpello (n. 12/2007) dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), in merito all’interpretazione dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 368/2001, che stabilisce l’esenzione dei contratti di lavoro di breve durata dai limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato, interpellata la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ne riporta il relativo parere.In particolare, ritiene la suddetta Direzione, ai fini dell’esenzione dai limiti quantitativi fissati per le assunzioni a tempo determinato, la breve durata di 7 mesi dei contratti di cui al comma 8 dell’art. 10 è comprensiva dell’eventuale periodo di proroga. Ne consegue che un eventuale contratto inizialmente già stipulato per la durata di 7 mesi ove fosse prorogato non rivestirebbe più il carattere di breve durata che giustifica l’esenzione dai limiti quantitativi stabiliti..Ciò al fine di non far venir meno l’intento del legislatore di evitare il ricorso illimitato alle assunzioni a tempo determinato, stabilendone la liceità in alcune ipotesi tassativamente indicate dalla legge – tra le quali quella oggetto dell’interpello – e demandando, per il resto, alla contrattazione collettiva il compito di individuare il limite quantitativo massimo di assunzione a termine.

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