circolare 31.2007

Il Ministero risponde (25-1-2007) all’interpello n. 6/2007 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo.Sorvoliamo sull’oggetto del quesito, sussistenza di requisiti professionali ed alla competenza del personale ispettivo delle Dpl ad elevare la sanzione per la mancata comunicazione alla DPL del nominativo del Rspp, che ha avuto una risposta ovvia. Con l’occasione, il Ministero ricorda che la comunicazione, prevista dall’articolo 8 comma 1 del Dlgs 626/1994, deve essere effettuata sia alla Dpl sia all’Asl. Trattandosi di due obblighi distinti, gli stessi sono sanzionabili separatamente dai due organi di vigilanza. Il Ministero precisa inoltre che la competenza ad irrogare le sanzioni in caso di violazioni attinenti la materia del lavoro e della previdenza spetta anche al personale militare del Nucleo Investigativo del lavoro presso le DPL, sia che agisca autonomamente sia che operi in congiunta con il personale civile.Segnaliamo che, a seguito della quintuplicazione delle sanzioni disposto dalla Finanziaria 2007 la sanzione amministrativa per la predetta omissione va da un minimo di 2.580,00 euro ad un massimo di 15.490 euro. Resta ferma in ogni caso la preventiva diffida a regolarizzare l’inadempimento versando la sanzione minima.

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