circolare 30.2007

A fianco di notevoli inasprimenti delle sanzioni, la finanziaria (commi 1192-1201) ha anche prefigurato un percorso di emersione dal lavoro nero.I datori di lavoro interessati (anche non destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi di pagamento di contributi evasi di sanzioni amministrative) devono:● Stipulare un accordo aziendale (o territoriale per le aziende nelle quali non sono presenti le Rsa/Rsu con le Ooss) per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro (di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi) mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato; Relativamente ai contributi omessi si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione. Gli effetti di eventuali provvedimenti amministrativi o giurisdizionali sono comunque sospesi fino al completo dei contributi omessi. Sottoscrivere atti di conciliazione individuale;• Presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza• Versare i contributi omessi nella misura di 2/3 di quanto dovuto con le seguenti modalità: 1/5 del dovuto al momento della presentazione dell’istanza; la quota rimanente in 60 rate mensili senza interessi); i lavoratori sono esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico (la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi regolarizzati è proporzionata alle quote contributive effettivamente versate); le agevolazioni contributive indicate sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro dovrebbe cioè, in corso d’anno, pagare anche il 50% del restante 1/3 abbuonato, almeno fino a che gli potrà essere restituito in caso di lavoro regolarmente prestato alla fine dell’anno. Trattasi, di fatto, di una forma di “cauzione” da versare all’Inps a garanzia della corretta prosecuzione del procedimento iniziato; • il mantenimento delle agevolazioni (lo sconto contributivo nonché la rateazione e l’abbuono degli interessi) presuppone il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.• Il versamento della somma di cui sopra comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi.• Entro un anno dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In caso di mancato adempimento entro questo termine decade l’estinzione dei reati. Per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione sono sospese le eventuali ispezioni nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.

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