L’ articolo 2 comma 3 del DL n. 300 del 28-12-2006 (cosiddetto “milleproroghe”) ha ulteriormente modificato i termini di versamento dei contributi sospesi per le imprese del settore avicolo.Il DL 262 del 3-10-2006 aveva previsto la possibilità di pagamento in 4 rate dei contributi sospesi fino al 31-10-2006 dal comma 3-bis dell’articolo 5 della Legge 244/2005 (modificato dall’art. 1-bis, comma 7 della Legge 81/2006). L’Inps e l’Inail avevano emanato le istruzioni per il versamento soltanto pochi giorni prima della scadenza rendendo difficile alle imprese interessate il rispetto dei termini. (Cfr. Circolari nn. 136 e 161 del 2006).Il provvedimento in oggetto ha ora previsto la possibilità di pagamento della 1a e 2a rata entro il 29-12-2006 (la scadenza in origine era fissata rispettivamente al 16 novembre e al 16 dicembre) senza aggravio di interessi.La 3a e la 4a rata potranno essere pagate entro il 30-6-2007. I versamenti tributari sospesi per effetto delle norme citate possono essere effettuati in unica soluzione senza sanzioni e interessi entro il 16-1-2007 ovvero in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 16-1-2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17-1-2007. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti sono effettuati entro il 31-1-2007.
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