I ministeri dell’interno e della solidarietà hanno emanato due circolari (nn. 2 del 28-12-2006 e 3 del 3-1-2007) per fornire i primi chiarimenti in merito alle procedure da adottare per l’assunzione di cittadini dei due paesi neo comunitari (Romania e Bulgaria) (Cfr circolare Unicaf n. 3/2007).I cittadini di tali paesi non sono più soggetti al TU sull’immigrazione (Dlgs 286/1998) ma a quello in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (Dpr 54/2002).Per quanto riguarda il lavoro si verificano due situazioni distinte. 1. Il Governo Italiano ha disposto la liberalizzazione immediata per il lavoro stagionale (per ogni attività) e per quello, di ogni tipo, nei seguenti settori:- agricolo;- turistico alberghiero;- domestico e di assistenza alla persona;- edilizio;- metalmeccanico;- dirigenziale e altamente qualificato.Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell’ambito dei flussi di ingresso per l’anno 2006 o per alte professionalità, relative ai settori non soggetti al regime transitorio, saranno automaticamente archiviate. In questi casi ovviamente i datori di lavoro potranno procedere direttamente all’assunzione in base alle procedure ordinarie (comunicazioni ai Centri per l’Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali). Presentando il contratto di lavoro, i lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno di durata quinquennale alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali fruendo del nuovo servizio postale (versando 30 euro in più). 2. In tutti gli altri casi è stato definito un regime transitorio di un anno durante il quale l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata. Il datore di lavoro dovrà spedire con raccomandata a/r allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente una richiesta di nulla osta utilizzando il modello “mod. sub. neocomunitari” (disponibile sui siti dei ministeri dell’intero e del lavoro www.interno.it o www.welfare.gov.it).A differenza del precedente allargamento, non saranno stabilite quote numeriche.Lo Sportello Unico, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della DPL, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali fruendo del nuovo servizio postale (versando 30 euro in più). .Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per i settori soggetti a regime transitorio verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine (quindi se il cittadino rumeno o bulgaro è già in Italia, come è per la maggior parte dei casi, non dovrà lasciare l’Italia per ritirare il visto d’ingresso), bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali. Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro è consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l’accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno Così com’era avvenuto per gli altri 10 paesi neocomunitari entrati nella UE nel 2004 anche nei confronti dei rumeni e bulgari che hanno ricevuto un decreto di espulsione perchè sprovvisti del permesso di soggiorno o perchè scaduto e non rinnovato il Ministero provvederà ad annullare d’ufficio i provvedimenti (salvi i casi motivati da ragioni di ordine e sicurezza pubblica o sanità pubblica). In ottemperanza a tale disposizione, sono già stati rimessi in libertà – in quanto ora legittimamente presenti sul territorio – i rumeni e bulgari trattenuti, fino al 31 dicembre u.s., nei Centri Temporanei di Permanenza. Con la circolare 3/01/2007 n.3, è stato anche precisato, in merito al ricongiungimento familiare, che i cittadini bulgari e rumeni che intendono avvalersi del ricongiungimento familiare non dovranno più richiedere il preventivo nulla osta per i propri congiunti neocomunitari. Le pratiche presentate fino ad oggi verranno archiviate. Infine, segnaliamo che il Ministero dei trasporti, con la circolare prot. n. 65177 del 28/12/2006, ha reso noto che le patenti di guida rilasciate dai due nuovi paesi comunitari sono valide anche per circolare legittimamente anche in Italia senza alcun obbligo per il rumeno o il bulgaro di richiedere la conversione o il riconoscimento della licenza a condurre.Se il cittadino neocomunitario decide di mantenere la sua patente originaria potrebbe però incontrare difficoltà in caso di furto o smarrimento e incorrere in possibili difficoltà operative per il calcolo della scadenza della patente date le diverse regole nazionali. Inoltre, il Ministero precisa che in caso di dubbi sull’autenticità delle patenti da convertire o riconoscere il cittadino neocomunitario dovrà esibire l’attestazione di autenticità rilasciata dalla rappresentanze consolari.L’obbligo di conversione non ha luogo neanche nel caso in cui il cittadino rumeno o bulgaro acquisisca la residenza in Italia. In sostanza trova applicazione la circolare n.31 del 28/05/1999 pubblicata sulla G.U. n. 154 del 3/07/1999 in materia di circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da uno degli Stati membri della UE.
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