circolare 9.2007

L’articolo 42 comma 5 del TU sulla maternità e la paternità prevede che la madre o, in alternativa, il padre, o in loro mancanza fratelli o sorelle conviventi di una persona con handicap grave accertato ai sensi della Legge 104/1992, possono usufruire del congedo previsto dalla Legge 53/2000 per un periodo massimo di 2 anni. Durante tale periodo il lavoratore ha diritto ad una indennità commisurata alla retribuzione percepita entro un limite annuo. Il comma 1266 della Finanziaria ha previsto che i soggetti che fruiscono dei permessi sopra descritti per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.Ci sembra che il caso prospettato consenta al genitore che non usufruisce del congedo retribuito di godere di permessi non retribuiti. In pratica entrambi i genitori hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro uno con congedo retribuito e l’altro con permessi non retribuiti.

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