Anche il capitolo degli appalti è stato interessato, almeno per due aspetti dalla Finanziaria 2007. Il comma 909, modificando l’articolo 86 del Dlgs 163/2006 – codice dei contratti pubblici, ha ripristinato alcune delle norme previste dalla Legge 327/2000 (Legge Salvi)Riportiamo di seguito il comma 3bis del citato articolo.”3 bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.Rispetto alla Legge Salvi non è invece stato recuperato, ai fini della valutazione delle offerte anomale, il tema del costo della sicurezza sul lavoro. I commi 910 e 911 affrontano invece il tema della responsabilità solidale.Il primo, modificando l’articolo 7 del Dlgs 626/1994, prevede che l’imprenditore committente risponda in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Inail.In questo modo il committente sarà maggiormente responsabilizzato nei confronti degli appaltatori presenti nell’impresa. Si può rilevare che mentre questa responsabilità può essere esplicata abbastanza agevolmente nei confronti degli appaltatori impegnati in attività inerenti la produzione, sarà più difficile la valutazione di attività di servizio, quali ad esempio la manutenzione. Il comma 911 ha ulteriormente modificato l’articolo 29 comma 2 del Dlgs 276/2003. Il nuovo testo è il seguente:”2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.Rispetto al testo precedente, peraltro già modificato dal Dlgs 251/2004, l’obbligo solidale è stato esteso anche verso i dipendenti di eventuali subappaltatori ed è stato portato da uno a due anni.
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