Con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2006, rende note i chiarimenti e le precisazioni sulle consuete operazioni necessarie per effettuare i conguagli di fine anno anche in considerazione delle disposizioni che hanno riflessi in materia contributiva succedutesi nel corso del 2006.L’Istituto analizza le consuete operazioni di fine anno e in particolare:• i termini per l’effettuazione del conguaglio che, in linea generale e salvo casi particolari, può essere effettuato con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2006 (scadenza 16-1-2007) ovvero con quella di gennaio 2007 (scadenza 16-2-2007);• gli elementi variabili della retribuzione imponibile (lavoro straordinario, trasferte, malattie, maternità,ecc.) differibili negli adempimenti e nel versamento dei contributi al mese successivo fornendo le relative istruzioni operative sia per l’EMens che per il DM10/2;• la decontribuzione dei premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello di incerta erogazione e collegati all’incremento di produttività, qualità, competitività, non necessariamente in concorso tra loro , ricordando che tali importi, in luogo della contribuzione ordinaria, sono assoggettati, in linea generale salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare, al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo del 3% della retribuzione imponibile percepita da ogni lavoratore nel periodo dal 1/1 al 31/12 dell’anno di erogazione (compresa anche la quota esente fornendo una formula matematica per ottenere il calcolo esatto);• l’applicazione del massimale annuo (per il 2006 = € 85.478,00) nei casi previsti;• il calcolo del contributo aggiuntivo IVS 1% a carico del lavoratore oltre il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2006= € 39.297,00) con quanto già operato in corso d’anno;• il calcolo delle erogazioni liberali (art. 51,c.2, lett.b) del T.U.I.R.) effettuate in corso d’anno tenendo conto anche di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro (escluse dalla formazione del reddito fino a € 258,23 complessivi nel periodo d’imposta ed incidendo previdenzialmente e fiscalmente solo la parte eccedente tale limite);• il calcolo dei fringe benefit (art. 51 c. 3 del T.U.I.R.) erogati in corso d’anno tenendo conto anche di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro(escluse dalla formazione del reddito fino a € 258,23 complessivi nel periodo d’imposta ed incidendo previdenzialmente e fiscalmente complessivamente se eccedenti tale limite);• i prestiti ai dipendenti per la determinazione ai fini previdenziali degli interessi applicati con assunzione del tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine di ciascun anno (attualmente pari al 3,58%);• le stock option che a seguito delle nuove condizioni che regolano l’esclusione di tali somme dal reddito di lavoro dipendente (e quindi anche dalla base imponibile contributiva), introdotte in un primo momento dal DL 223/2006, modificato dalla legge di conversione 248/2006, e successivamente dal DL 262/2006 (L 286/2006), che a sua volta ha modificato la legge 248/2006, saranno trattate da una specifica circolare operativa in corso di emanazione con la quale saranno fornite anche le eventuali istruzioni per il conguaglio 2006. • le auto aziendali concesse ai dipendenti con utilizzo promiscuo, era stato disposto l’aumento del fringe benefit convenzionale (costo chilometrico ACI per 7.500 chilometri anziché 4.500 chilometri) dal D.L. 262/2006 (L.286/2006) con decorrenza 1-1-2006. La Legge Finanziaria 2007( L.296/2006) ha differito al 1° gennaio 2007 l’incremento citato non comportando perciò, secondo l’INPS, la necessità di effettuare operazioni di conguaglio per l’anno 2006. Al riguardo però i datori di lavoro potrebbero, in applicazione del citato DL 262/2006, avere già provveduto all’adeguamento del fringe benefit al nuovo valore convenzionale già a partire dal mese di ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto) sistemando già l’intero periodo 2006 in occasione della cessazione dei rapporti intervenuti nel periodo di validità del citato DL 262. Resta ancora da chiarire, visto il rinvio dell’operatività dell’aumento del fringe benefit al 2007, come potranno essere conguagliati previdenzialmente (mentre ai fini fiscali potrebbe risultare più semplice) fiscalmentedovranno effettuare le necessarie operazioni di conguaglio (così come ai fini fiscali) della maggiore contribuzione versata all’INPS. L’INPS dovrà pertanto fornire le necessarie istruzioni operative riguardo i lavoratori cessati;• Il conguaglio del ”bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento; • I riflessi sul conguaglio contributivo di eventuali operazioni societarie che hanno comportato il passaggio di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
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