circolare 1.2007

La Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27-12-2006) è stata pubblicata sulla GU n. 299 del 27-12-2006 (SO n. 244).La prima parte della finanziaria 2007 (commi da 6 a 9) ha radicalmente modificato le aliquote irpef e i relativi scaglioni di reddito, oltre a sostituire il previgente sistema di deduzioni dal reddito con uno nuovo basato su detrazioni d’imposta.Il comma 9 ha introdotto una norma di salvaguardia in materia di Tfr, mentre i commi 1324-1327 hanno ripreso l’annoso tema dei non residenti.Per rendere più agevole la lettura della presente in una tabella allegata sono riepilogate le aliquote, gli scaglioni di reddito e gli importi delle detrazioni.Una parte delle modifiche introdotte al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e al Dpr 600/1973 sono dovute al fatto che il previgente sistema di deduzioni e stato sostituito da uno di detrazioni. Di queste modifiche non faremo cenno nella presente. Come pure non ci occuperemo delle questioni che non riguardano direttamente le imprese (ad esempio le detrazioni per i pensionati). Aliquote e scaglioni di reddito La prima novità riguarda le aliquote e gli scaglioni di reddito (articolo 11 Tuir). Fatta salva per la fascia di reddito fino a 15.000,00 euro annui, che mantiene l’aliquota al 23%, tutte le altre sono state modificate riportando a cinque le aliquote per scaglioni di reddito. In questa operazione è stato anche abolito il contributo di solidarietà del 4% che di fatto aveva creato un quarto scaglione di reddito (sopra i 100.000,00 euro) con l’aliquota del 43%. Detrazioni per carichi di famiglia Il capitolo delle detrazioni per carichi di famiglia è contenuto nell’articolo 12 del Tuir, che è stato interamente sostituito.Esaminiamo in primo luogo gli aspetti comuni.• Il limite di reddito annuo per essere considerati a carico rimane fissato a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili;• Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste (come in precedenza la condizione per un giorno fa scattare il diritto per l’intero mese);• Per l’individuazione dell’effettivo ammontare delle detrazioni, i cui valori sono variabili in funzione continua rispetto al reddito complessivo posseduto dal contribuente, viene istituito un meccanismo di calcolo simile a quello fino ad oggi vigente per la determinazione della no tax area e no tax family;• Da tale meccanismo di calcolo, come sotto esposto, ne consegue che i valori di riferimento delle detrazioni sono puramente teorici, in quanto l’ammontare effettivo spettante sarà sempre inferiore al valore nominale;• Trattandosi nuovamente di detrazioni, e non più di deduzioni, esse incidono, riducendola, esclusivamente l’IRPEF, con la conseguenza che la base di calcolo delle addizionali non sarà più abbattuta dalla presenza di familiari a carico con un aggravio, quindi, di imposizione regionale e comunale Le detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato) spetta in relazione a tre fasce di reddito.  La prima (fino a 15.000,00 euro) comporta una detrazione fino a 800,00 euro.Per stabilire la quota spettante si dovrà in primo luogo calcolare il rapporto tra reddito complessivo e 15.000,00 euro.La detrazione spettante sarà pari a 800,00 euro diminuiti del prodotto tra 110,00 euro e il rapporto di cui sopra.- Se il rapporto è = 1 competono quindi 690,00 euro (€ 800,00 – € 110,00 x 1);- se il rapporto è = 0 non competono detrazioni (in questo caso il reddito dovrebbe essere zero);- se il rapporto è > 0 e 0 e < 1 la detrazione effettivamente spettante è pari al risultato del rapporto, arrotondato al 4° decimale e moltiplicato per la detrazione base nominale. Riepiloghiamo di seguito le norme in materia di ripartizione delle detrazioni.• A differenza del precedente sistema nel quale spettava ai genitori la decisione in merito alla suddivisione, il nuovo articolo 12 prevede che la detrazione sia ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Previo accordo tra gli stessi, è però possibile destinare l'intera detrazione al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato. • In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. • Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. • In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. • Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per coniuge a carico. Rispetto al recente passato è stata reintrodotta una differenziazione tra i figli e gli altri familiari a carico. Questi ultimi sono identificati dall'articolo 433 del codice civile e sono (ad esclusione del coniuge e dei figli oggetto di specifica detrazione): i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.In questo caso la detrazione annua massima è di 750,00 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, ed è calcolata con la formula: € 80.000,00, diminuito del reddito complessivo, diviso 80.000. Il risultato moltiplicato per € 750,00 costituisce l'importo della detrazione spettante.A differenza delle altre categorie (coniuge e figli) le “altre persone a carico” devono convivere con il contribuente o percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. I commi 1324-1326 hanno anche stabilito nuove norme per la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia anche per i soggetti non residenti negli anni 2006, 2007 e 2008.In via generale bisognerà attendere un DM, da emanarsi entro il 30-1-2007, contenente i documenti che il soggetto interessato dovrà produrre per dimostrare che i familiari per i quali si chiedono le detrazioni non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, ad € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Per i cittadini extracomunitari, sia residenti che non residenti, che richiedano le suddette detrazioni sia attraverso il sostituto d’imposta che in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO) tale documentazione può essere costituita da documentazione:- originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine con traduzione e asseverazione del prefetto competente per territorio;- con apposizione di apostilla per i soggetti i cui paesi d'origine hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5-10-1961;- del paese d'origine tradotta e asseverata dal consolato italiano del paese d'origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della suddetta documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati da certificare siano variati. Stante il sistema di verifica più puntuale introdotto, il comma 1327 della Finanziaria 2007 ha abrogato l’art. 21, comma 6-bis, della legge 326/03 (che aveva introdotto la disposizione secondo la quale, ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine). Rammentiamo che l’art. 36, comma 22, della legge n. 248/06 (decreto Bersani), modificando l’art. 3, comma 1 del TUIR aveva escluso, per i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, l’applicazione delle deduzioni sia per lavoro dipendente (no tax area) che per carichi familiari (no tax family).L’art. 3, comma 7, del D.L 262/06 (collegato alla Finanziaria 2007) aveva poi stabilito che, limitatamente all’anno 2006, la base imponibile per i non residenti era determinata secondo il testo del suddetto art. 3,comma 1, del TUIR previdente al decreto Bersani, ripristinando perciò la situazione preesistente. Ora, la Finanziaria 2007, avendo abolito le deduzioni, all’art. 1, comma 6, lett. a) ha ulteriormente modificato l’art. 3, comma 1 del TUIR sopprimendo, anche per i residenti, il riferimento al diritto alle deduzioni (no tax area e no tax family). La situazione quindi, salvo ulteriori chiarimenti che pervengano dall’agenzia delle entrate, dovrebbe essere la seguente:  il diritto alle detrazioni per lavoro sussiste indipendentemente dal requisito della residenza; la disposizione di cui all’art. 24, comma 3, del TUIR, che resta in vigore, secondo la quale le detrazioni per carichi familiari non spettano ai soggetti non residenti, è di fatto sospesa – alle condizioni sopra indicate, per gli anni 2007 – 2008 – 2009. Se, pur con la produzione di documentazione probatoria complessa per i soggetti extracomunitari si concede la possibilità, per il triennio 2007-2009, di fruire di detrazioni per carichi familiari in precedenza non spettanti, per i soggetti extracomunitari residenti – per i quali ora è richiesta la stessa complessa documentazione e non più solo uno stato di famiglia tradotto – la possibilità di accedere alle detrazioni in parola si complica. Detrazione per lavoro Coerentemente con la nuova impostazione è stato modificato l’articolo 13 del Tuir con passaggio da deduzioni a detrazioni per lavoro.Il comma 1 riguarda i redditi di lavoro dipendente (articolo 49 comma 1 Tuir) e i redditi assimilati di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, tra i quali segnaliamo i compensi ai soci lavoratori, le borse di studio, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi.Anche in questo caso sono previste 3 fasce di reddito ed una detrazione d’imposta variabile in funzione continua del reddito complessivo. Fino a 8.000,00 euro di reddito compete una detrazione massima di 1.840,00 euro. La detrazione effettiva non può essere inferiore a 690,00 euro. Tale minimo sale a 1.380,00 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Per i redditi complessivi tra 8.000,01 e 15.000,00 euro la detrazione è di 1.338,00 euro, aumentata in base al seguente correttivo. Si determina il rapporto tra € 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro. Il risultato ottenuto è moltiplicato per 502,00 euro e sommato alla detrazione base di 1.338,00 euro. La terza fascia riguarda i redditi tra 15.000,01 e 55.000,00 euro. Si determina il rapporto € 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e 40.000,00 euro. Il risultato è moltiplicato per 1.338,00 per determinare la detrazione spettante.  Se il reddito complessivo è superiore a 55.000,00 euro non spettano detrazioni. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente superiore a zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime quattro cifre decimali. Anche in questo caso è previsto un correttivo (da 10,00 a 40,00 euro) per i redditi tra 23.000,00 e 28.000,00 euro, Per gli altri redditi assimilati a quelli d lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir), compresi quelli occasionali di cui all'articolo 66 Tuir è prevista una detrazione di 1.104,00 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; se il reddito complessivo è tra 4.800,00 e 55.000,00 euro si determina il rapporto tra 55.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200,00 euro. Il risultato è moltiplicato per € 1.104,00 per ottenere la detrazione effettiva. Anche in questo caso se il risultato dei rapporti indicati sopra è maggiore di zero si opera l'arrotondamento al 4° decimale. Tutte le detrazioni per lavoro sono da rapportarsi (si presume a giorni, secondo le consuete modalità) al periodo di lavoro nell’anno. Come si può vedere il nuovo sistema è piuttosto complesso anche perché ogni tipo di detrazione ha limiti e meccanismi di calcolo diversi.Come già in occasione della precedente riforma si dovrà prestare particolare attenzione al computo del reddito complessivo. Poiché in quasi tutti i casi questo è un elemento determinante per il conteggio, sarà necessario computare correttamente le retribuzioni non ricorrenti corrisposte in corso d'anno per evitar conguagli pesanti di fine anno.Da una prima lettura del provvedimento si può comunque notare che sono state eliminate tutte le norme di salvaguardia contenute nelle precedenti disposizioni (possibilità di utilizzare le aliquote e gli scaglioni previgenti se più favorevoli) ad esclusione di quanto previsto per il Tfr.Sarà, comunque, necessario attendere le istruzioni dell'Agenzia delle entrate, in genere abbastanza tempestive, per mettere a punto le nuove procedure. Trattamento di fine rapporto Le novità in materia di trattamento di fine rapporto non mancano neanche in campo tributario.Il comma 9 della finanziaria ha, infatti, previsto una norma di salvaguardia. Ai fini della determinazione dell’imposta sul Tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.Anche se forse è di scarso interesse per le nostre cooperative, segnaliamo che il comma 222 ha previsto un contributo di solidarietà del 15% sulle quote di Tfr eccedenti 1,5 milioni di euro (rivalutabili annualmente).Il super contributo decorre dall'1-1-2007 e ha durata triennale. Si può supporre che il riferimento sia alla data di maturazione piuttosto che a quella di erogazione. Addizionali La Finanziaria, per compensare le riduzioni di trasferimenti statali, ha concesso agli enti locali di aumentare le addizionali Irpef. Già molti enti si sono avvalsi di questa facoltà o hanno manifestato l'intenzione di farlo.L'aumento dell'addizionale comunale non può superare gli 0,8 punti percentuali. Le delibere sono valide dal momento della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it. Le novità maggiori riguardano però le modalità di versamento dell'addizionale comunale (commi 142 e 143) che possiamo sintetizzare in questo modo per quanto riguarda i sostituti d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati: Per la determinazione del comune e della provincia destinatari dell'imposta si farà riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (quindi non più al 31 dicembre o alla data di conguaglio); Il sostituto deve calcolare l'acconto di imposta nella misura del 30% applicando al reddito dell'anno precedente. le aliquote vigenti per l’anno di riferimento, se le relative delibere sono state pubblicate entro il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente per l’anno precedente, se queste sono pubblicate successivamente. Il versamento è effettuato in un numero massimo di 9 rate mensili a decorrere dal mese di marzo;  Il saldo è determinato al momento del conguaglio di fine anno e versato in un numero massimo di 11 rate mensili (il versamento deve concludersi entro il 31 dicembre). Se il conguaglio avviene per fine rapporto, come già oggi, l'imposta è versata in un'unica soluzione; Gli importi da trattenere e quelli già trattenuti sono indicati nel CUD; Dal 2007 il versamento dell'addizionale comunale sarà effettuato direttamente al comune di riferimento. A questo scopo ad ogni comune sarà assegnato un codice di riferimento. E' difficile pensare ad un meccanismo più complicato. I dubbi e i problemi operativi che si prospettano sono parecchi e in questo, forse più che in altri casi, è necessario attendere le istruzioni dell'Agenzia delle entrate.

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